Data: 15/04/2020 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La giustizia ai tempi del Coronavirus si concretizza sempre più nello svolgimento di un "processo da casa" come confermato anche dal recente intervento del Senato in sede di conversione del D.L. Cura Italia. Il testo ora è all'esame della Camera che si dovrà esprimere sulle modifiche introdotte da Palazzo Madama.

Decreto Cura Italia: "il processo da casa"

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Si rammenta che il D.L. 18/2020 non ha bloccato tutta l'attività giudiziaria, poiché ha consentito che il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini (disposte fino all'11 maggio 2020) non operino in relazione a tutta una serie di cause e procedimenti che si ritengono "indifferibili e urgenti", sia in materia civile che in materia penale.
In tutte queste situazioni, per contrastare l'emergenza da diffusione del virus COVID-19, si è assistito a un implemento dello svolgimento attività a distanza, in via telematica, da remoto o tramite videoconferenza, per evitare al più possibile assembramenti negli uffici giudiziari.
Tuttavia, soprattutto a seguito del rafforzamento di tali misure da parte del Senato in sede di conversione del D.L., non sono mancate polemiche per quello che è stato definito un "processo da casa".

Procedimenti civili: procura via mail e deposito telematico in Cassazione

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Il pacchetto di norme in materia di giustizia, approvato da Palazzo Madama, prevede che si faccia tutto online e a distanza. A partire dalla procura alle liti nei procedimenti civili, la cui sottoscrizione, fino alla cessazione delle misure, potrà essere apposta dalla parte anche su un documento analogico (cartaceo) da trasmettere al difensore anche in copia informatica per immagine (scannerizzato), assieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.
La trasmissione potrà avvenire attraverso strumenti di comunicazione elettronica, ad esempio l'e-mail e l'avvocato certificherà l'autografia apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura.
Ancora, il maxiemendamento al Cura Italia approvato al Senato prevede che, sino al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione anche il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati possa avvenire in modalità telematica e anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato saranno assolti con sistemi telematici di pagamento.

Procedimenti penali da remoto

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Il Senato, aggiungendo al Cura Italia una norma fortemente contestata (il comma 12-bis all'art. 83), ha esteso il processo penale telematico affermando che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possano essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell'udienza avverrà con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Lo stesso è previsto in relazione alle indagini preliminari, durante le quali il P.M. e il giudice potranno avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Camere di Consiglio e mediazioni a distanza

Il maxiemendamento prevede anche che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in Camera di Consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto e che il luogo da cui si collegano i magistrati sia considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Qualora debbano tenersi incontri di mediazione, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, questi dovranno in ogni caso svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica e mediante sistemi di videoconferenza.

CNF: "Emendamenti Cura Italia sviliscono avvocati"

Prima che giungesse la definitiva approvazione da parte di Palazzo Madama, erano già arrivate le prime critiche da parte degli avvocati, in particolare per quanto riguarda il settore penale.
Il Consiglio Nazionale Forense, in primis, ha fortemente stigmatizzato la proposta emendativa che prevede l'indiscriminata estensione del processo penale telematico anche nei casi dei procedimenti non urgenti, con conseguente svilimento del ruolo del difensore, del diritto di difesa e della stessa giurisdizione, in palese violazione della cornice costituzionale segnata dall'articolo 111 della Costituzione.
Inoltre, il Cnf ha manifestato analoga preoccupazione, condivisa con l'Unione delle Camere civili, per l'assenza di un termine finale per le modalità di svolgimento da remoto delle udienze civili, tenuto conto che le esigenze del giusto processo devono essere garantite in tutte le giurisdizioni.

UCPI: da stigmatizzare le proposte emendative approvate

Il CNF ha condiviso le preoccupazioni espresse anche dall'Unione delle Camere Penali Italiane che ha aspramente criticato l'introduzione del comma 12-bis, accusato di aver introdotto nel nostro ordinamento "l'udienza con collegamento da remoto", adottabile in forza di insindacabile decisione del giudice.
Secondo l'UCPI, tale norma, prevedendo che tutti i soggetti che vi partecipano, giudici e pubblico ministero compresi, debbano collegarsi da remoto e dal luogo che più gli aggrada (eccetto l'imputato libero che dovrà collegarsi dalla postazione prescelta dal difensore) introduce "un modello di celebrazione dell'udienza affatto incompatibile con i principi sanciti nella Costituzione e nelle Convenzioni Internazionali". Anche la c.d. "indagine preliminare da remoto" viene fortemente contestata.

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