Data: 15/04/2020 19:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 7783/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un soggetto condannato in sede d'appello a rimuovere la copertura della veranda del suo appartamento al piano terra, perché posta a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge rispetto alla servitù di veduta spettante alla proprietaria dell'unità al primo piano. Il ricorrente ha provato a negare la sussistenza del diritto di veduta, sostenendo che quando i beni sono venuti a esistenza, non erano presenti i presupposti della servitù, in quanto non era stata ancora costruita una terrazza praticabile. Teoria respinta dagli Ermellini i quali hanno avuto modo di precisare che l'art 1062 c.c. non richiede, per la nascita della servitù per destinazione del padre di famiglia, che le opere siano completate e rifinite.

Servitù di veduta impedita dalla copertura di una veranda

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La Corte d'Appello riconosce all'attrice una servitù di veduta esercitabile dal balcone veranda della stessa e acquisita per destinazione del padre di famiglia. Condanna quindi il convenuto a rimuovere la copertura di una sua veranda dell'appartamento posto al piano terra, in quanto posta a distanza inferiore di quella stabilita dall'art. 907 c.c. rispetto alla veduta esercitata dal balcone dell'appartamento dell'attrice al primo piano.

La stessa ha anche osservato come i due appartamenti erano stati edificati in origine dal costruttore su un terreno acquisito in forza di una permuta con i proprietari dello stesso che, in cambio, avevano richiesto la proprietà di due appartamenti, uno sopra l'altro, venduti in seguito rispettivamente all'attrice e al convenuto.

La Corte riconosce l'esistenza di presupposti necessari per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, perché il soggetto che ha edificato le unità immobiliari del complesso residenziale ha anche costruito verande e balconi, come quello dell'attrice, idoneo a costituire la servitù di veduta. Il giudice ne ha accertato la lesione ad opera dell'innovazione messa in atto dal convenuto, ritenendo infondata la versione fornita da quest'ultimo, secondo cui la copertura era stata realizzata dal costruttore dell'immobile.

Il ricorso in Cassazione

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Il soccombente in grado d'appello ricorre in Cassazione lamentando l'assenza del presupposto del requisito della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia in quanto i due appartamenti sono stati acquistati per accessione dai venditori mano a mano che il compratore li stava costruendo.

Fa presente inoltre, dopo aver esposto un importante principio sancito dalla corte di Cassazione, che la corretta applicazione di questo avrebbe dovuto condurre la Corte d'Appello a "riconoscere che quando si verificò l'effetto traslativo con la venuta ad esistenza dei beni nelle loro strutture fondamentali, non sussistevano ancora i presupposti della servitù - i quali - implicavano la pregressa realizzazione di una terrazza praticabile, accessibile e munita di idoneo parapetto, tale da consentire l'esercizio della veduta."

Servitù di veduta per destinazione: non serve che il terrazzo sia rifinito

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La Cassazione con l'ordinanza n. 7783/2020 rigetta il ricorso ritenendo i primi due motivi inammissibili in quanto sollevano una questione nuova, inammissibile per la prima volta in sede di legittimità. Infondato anche il terzo motivo in quanto la Corte ha accertato che "la venditrice aveva realizzato tutte le unità immobiliari mediante la costruzione di balconi e verande, idonee a costituire servitù apparente di veduta a carico degli appartamenti al pian terreno e a vantaggio di quelli al primo piano."

Infondata in diritto anche la tesi secondo cui per la costituzione della servitù di veduta per destinazione è necessario che le opere siano rifinite.

Del resto, come chiarisce la Cassazione è sufficiente leggere l'art. 1062 c.c. per comprendere che ai fini della servitù di veduta per destinazione non è necessario che le opere siano finite, ma la sola esistenza dell'opera. L'articolo dispone infatti, al comma 1, che: "La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù ."

Per la Cassazione quindi deve riconoscersi la costituzione di una servitù di veduta da una terrazza ai sensi dell'art. 1062 c.c. "sebbene l'opera, al momento della separazione, sia in tale stato da non potersi utilizzare. Il fatto quindi che la corte non abbia accertato la necessaria e indispensabile presenza di una terrazza o di un balcone praticabili, accessibili e muniti di idoneo parapetto non evidenzia perciò alcuna lacuna nella ricostruzione giuridica fatta propria dalla corte."

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