|
Data: 16/04/2020 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - La Corte di Cassazione, Sezione L civile, con sentenza n. 15762 del 12 giugno 2019 ha fissato un principio in tema di equivalenza delle cause, principio in forza del quale la morte collegata ad una malattia professionale, ad esempio una patologia derivante dall'esposizione prolungata all'amianto e agli idrocarburi quali fonti idonee a produrre un carcinoma polmonare, può essere dichiarata anche se si verifica la coesistenza di un'altra causa, come potrebbe essere il tabagismo. Effetti applicativi del principio di equivalenza delle cause[Torna su] In conseguenza di questo principio, accade che anche in materia di infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p. che, testualmente, recita: il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od l'omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione o l'omissione precedente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. La decisione della Cassazione[Torna su] Il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in modo indiretto o remoto, alla produzione dell'evento. Il tutto salvo il temperamento stabilito dalla predetta norma, in forza del quale il nesso è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore che sia da solo sufficiente a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Per tornare alla causa trattata in Cassazione e qui presa come spunto, tale ultima circostanza è stata esclusa (prima dalla Corte di Appello) in quanto il tabagismo, considerato concausa dell'evento, non ne era la causa esclusiva. La trama di quel ricorso mirava a limitare, a fini risarcitori, la responsabilità del datore di lavoro, assumendo in sintesi che doveva essere assegnata una giusta e corretta rilevanza al contributo causale che ciascuna singola e distinta causa aveva in realtà fornito alla causazione dell'evento: nello specifico, a detta dell'azienda ricorrente l'abitudine al tabagismo avrebbe dovuto ridurre del 50% il risarcimento già accordato agli eredi della vittima. Motivo, però, ritenuto infondato dalla Cassazione. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com |
|