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Data: 15/04/2020 18:30:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax – Coronavirus, arrivano gli ammortizzatori sociali per gli assunti dal 24 febbraio e il 17 marzo. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020 (in allegato) dedicato ai "Lavoratori beneficiari della CIGO, dell'assegno ordinario e della CIG in deroga con causale "COVID-19 nazionale". Modifiche introdotte dall'articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020". Coronavirus, le previsioni del decreto Liquidità[Torna su]
La premessa è che, oltre a prevedere circa 400 miliardi di euro per assicurare liquidità alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, il decreto Liquidità stabilisce l'estensione della copertura di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario di cui agli artt. 19 e 22 del Decreto "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.
Le prestazioni disciplinate[Torna su]
In sintesi prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19 nazionale", disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, in relazione a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Per la sussistenza di tale requisito, ricordando che, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, viene calcolato anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
La domanda integrativa[Torna su]
I datori di lavoro che hanno già fatto istanza di cassa integrazione devono inviare una domanda integrativa, per lo stesso periodo originariamente richiesto, in relazione ai lavoratori che non rientravano nel novero dei beneficiari. Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, l'INPS che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio. |
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