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Data: 22/05/2020 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Respinto il ricorso di un marito che, ben consapevole dell'innocenza della moglie, l'ha calunniata, accusandola, nel corso del procedimento di separazione, di aver tentato di avvelenarlo in due diverse occasioni, offrendogli del caffè. Come chiarisce la Cassazione, nel momento in cui si attribuisce senza alcuna giustificazione a un soggetto la commissione di un fatto di cui non è stata accertata la realtà, si commette il reato di calunnia. Il dolo nel caso di specie è stato provato dalla mancata produzione in giudizio dei risultati delle analisi a cui l'imputato si è sottoposto dopo aver bevuto, nelle due occasioni dell'accusa, il caffè offerto dalla moglie. Queste le conclusioni della Cassazione n. 12208/2020.
Condanna per reato di calunnia[Torna su]
La Corte d'Appello conferma la condanna dell'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per aver commesso il reato di calunnia quando, pur sapendola innocente, ha accusato la moglie, da cui si stava separando, di aver tentato di ucciderlo somministrando in due diverse occasioni, del caffè avvelenato. Per queste ragioni l'imputato, con memoria istruttoria, aveva deferito alla ex moglie giuramento formale sulla circostanza dell'avvelenamento. Si ricorda infatti, per una migliore comprensione della sentenza che il reato di calunnia, contemplato dall'art. 368 c.p è integrato quando "Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (...)" Erroneo riconoscimento stato d'animo compulsivo[Torna su]
L'imputato, a mezzo difensore, ricorre in sede di legittimità, lamentandosi dell'insussistenza del reato per carenza di dolo. Dal contenuto della memoria emerge infatti la convinzione radicata della colpevolezza della moglie, così come emerso anche in sede di dibattimento. La Corte non ha erroneamente riconosciuto lo stato d'animo compulsivo dell'imputato, causato da una separazione difficile e conflittuale. Deve quindi escludersi la volontà cosciente di incolparla. Chiaro il travisamento della realtà dei fatti, dovuta al fatto che, in entrambe le occasioni, dopo aver bevuto il caffè, si è sentito male. Calunnia accusare la moglie di avvelenamento sapendo che è innocente[Torna su]
La Cassazione con sentenza n. 12208/2020 dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sollevati risultano generici e manifestamente infondati. La Corte rileva la correttezza della sentenza impugnata, che ha confermato la colpevolezza del ricorrente perché ha ritenuto provata la falsità dell'accusa e che ha concluso per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, visto che non sono stati prodotti, in occasione del deferimento del giuramento decisorio, i risultati delle analisi effettuate dopo gli accessi dello stesso al Pronto Soccorso, nelle due ipotesi di "avvelenamento" da caffè. La Cassazione, soffermandosi sull'elemento psicologico del reato, chiarisce che il giudice dell'impugnazione ha correttamente applicato principi ormai consolidati ed elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. (…) ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et sempliciter all'incolpato." L'aver taciuto in modo strumentale i risultati delle analisi del pronto Soccorso e l'aver prospettato le sue convinzioni come vere, nonostante lo stesso fosse stato smentito dagli accertamenti medici, inducono a ritenere integrato il dolo del reato di calunnia. Leggi anche Il reato di calunnia |
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