Data: 18/12/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
A norma del comma 4 dell'art. 410 c.p.c. con provvedimento del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, � istituita in ogni provincia, �una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualit� di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.� Commissioni di conciliazione possono essere istituite, nel rispetto dei medesimi criteri di composizione, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Inoltre, �[�] le commissioni, quando se ne ravvisi la necessit�, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista [�]�. Il successivo comma 7 stabilisce un quorum per la validit� della riunione, infatti �[�] � necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori�. Nel caso in cui non si rispetti tale previsione, il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro sar� tenuto a certificare l'impossibilit� di procedere al tentativo di conciliazione. Quanto al problema della individuazione della Commissione di conciliazione competente territorialmente, trover� applicazione estensiva l'art. 413 c.p.c., il quale prevede la giurisdizione della Direzione Provinciale del Lavoro �[�] nella cui circoscrizione � sorto il rapporto di lavoro, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale � addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto�. (Articolo di Francesco D'Amora) LaPrevidenza.it, Articolo di Francesco D'Amora
Tutte le notizie