Data: 23/04/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - La Terza Sezione del Tar Catania, con la sentenza n. 2782 del 21.11.2019 si � occupata del sostegno ai minori disabili e, nello specifico, ha chiarito quale contenuto deve avere, nella sua interezza, il piano individuale di assistenza della persona disabile.
Tale sostegno, ricordano i giudici, deve realizzarsi sui diversi fronti della vita del disabile; dunque la sua piena integrazione si esplica tanto nella vita familiare e sociale, quanto nella vita scolastica, professionale e del lavoro.

Contenuto del progetto individuale

Per raggiungere questo non semplice traguardo, i comuni e le a.s.l. predispongono, a richiesta, un progetto individuale che comprende:
1) la valutazione diagnostico - funzionale,
2) le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del SSN,
3) il Piano educativo individualizzato a cura della Scuola,
4) i servizi alla persona cui provvede il Comune,
5) le misure economiche per superare eventuali condizioni di povert� od emarginazione,
6) la definizione delle potenzialit� e il sostegno per la famiglia del disabile.

Il caso: piano individuale non adatto

Viene impugnato avanti il Tar un Piano individuale di assistenza, siccome ritenuto non adatto a risolvere i problemi del disabile con handicap riconosciuto grave.
Nel ricorso si precisa che, in realt�, il progetto individuale per la persona disabile � una globale presa in carico dell'individuo in difficolt�: si tratta dunque di un sistema strutturato di coordinamento dei vari servizi da erogare al disabile, pertanto non limitato alla mera erogazione di detti servizi.
Ad esempio, i progetti che all'interno del piano si possono e devono uniformare sono: il progetto riabilitativo, l'inserimento scolastico, l'inserimento lavorativo, l'inserimento sociale, il tutto nel quadro di un budget di progetto, di un monitoraggio progressivo del reale funzionamento del piano.

Il sostegno ai disabili: la sentenza

Ebbene, nel caso concreto il Tar ha accolto la domanda di annullamento presentata dalla ricorrente in quanto il Piano esaminato era stato elaborato in modo largamente incompleto, non prevedendo eventuali forme di recupero o di integrazione sociale, misure di sostegno economico per il superamento delle condizioni di disagio, il budget di progetto, la figura di riferimento del "case manager", infine non prevedendo le metodologie di monitoraggio.
Conclusione: Comune e Asl sono state chiamate, d'intesa, a predisporre ed approvare il progetto individuale voluto dalla Legge n. 328/2000, art. 14 co. 1.
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