Data: 28/04/2020 17:55:00 - Autore: MARIA ARVIA

Il Gip del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 2 aprile 2020, ha disposto il sequestro preventivo di un notevole quantitativo di mascherine protettive in quanto, a seguito di accertamenti della guardia di finanza, era stato accertato che le stesse erano state poste in vendita ad un prezzo pari fino al quadruplo del valore di acquisto.

Si trattava di un comportamento che può ritenersi tale da configurare il reato di cui all'articolo 501 bis c.p. (manovre speculative su merci). Tale disposizione, infatti, vieta ogni manovra speculativa che sia idonea a mettere in pericolo la normalità degli scambi economici o della produzione, in danno degli interessi economici dei consumatori prima e dell'economia pubblica poi.

La nozione di manovre speculative

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Nella condotta in esame, e precisamente nella nozione di manovre speculative, rientra il rincaro ingiustificato dei prezzi di dispositivi considerati beni di prima necessità. Ciò in quanto, in una simile ipotesi, l'agente agisce sfruttando una situazione di mercato molto particolare (ad oggi, la richiesta dei presidi risulta essere di gran lunga superiore all'offerta) e la sfrutta a vantaggio proprio ed a svantaggio della collettività costringendo all'acquisto anche a prezzi elevati.

Nel caso che ci occupa il Giudice ha osservato che il prezzo di vendita delle mascherine era superiore di ben quattro volte rispetto al prezzo di acquisto del singolo prodotto, essendo chiaro ed evidente il rapporto di sproporzione rispetto alle ordinarie dinamiche di mercato da ciò potrebbe desumersi, dunque, una "speculazione".

Rincari: reato di pericolo astratto

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Pur riscontrando contributi dottrinali volti ad inquadrare la fattispecie delittuosa ex art. 501 bis c.p. tra i reati di pericolo concreto (in quanto la prognosi ex ante consente di individuare quei comportamenti per cui il pericolo è probabile e non meramente possibile) non manca dottrina in senso contrario che inquadra la fattispecie delittuosa esaminata come reato di pericolo astratto.

A tale secondo orientamento dottrinale sembra aver aderito il Gip del Tribunale di Salerno per meglio inquadrare la vicenda in esame riportando tale figura delittuosa tra le fattispecie di reati di pericolo astratto con dolo generico. Ciò in quanto la norma incriminatrice inquadra, quali comportamenti punibili, in primis, la condotta idonea a porre in pericolo gli interessi economici della collettività e, secondariamente, la lesione alla collettività e non al singolo. Sul punto: "la condotta del singolo rivenditore, nel contesto di straordinaria emergenza in cui si inserisce, può influenzare i comportamenti degli altri operatori del settore; ed invero, a fronte di una enorme domanda nazionale ed internazionale di mascherine protettive, anche la singola speculazione è oggi in grado di produrre un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso".

Responsabilità penale per chi specula sulle mascherine

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Ergo, rientrando le mascherine protettive, oggi ed in piena emergenza socio-sanitaria da Covid-19, quali prodotti di prima necessità, la commercializzazione degli stessi, rincarati in maniera spropositata ed eccessiva, ben potrebbe configurare il reato di cui all'art. 501 bis c.p.

Avv. Maria Arvia

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