Data: 27/05/2020 21:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Omessa denuncia da parte di incaricato di p.s.: l'art. 362 c.p.

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La norma in esame mira a sanzionare la condotta dell'incaricato di pubblico servizio il quale ometta (oppure ritardi) di riferire all'Autorità Giudiziaria o ad altra competente, un reato di cui egli abbia assunto contezza nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle medesime. Il comma 1 dell'art. 362 c.p. così dispone al riguardo: "L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio è punito con la multa fino a euro 103".

Reato proprio e omissivo

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Nel Codice Penale questo reato è qualificato come delitto, inserito nel novero dei reati contro l'amministrazione della Giustizia ed è un reato c.d. "proprio", altrimenti denominato da altra parte della dottrina come "qualificato", dacché si configura unicamente quando a commetterlo sia un incaricato di un pubblico servizio. È un reato di tipo omissivo, poiché la condotta si sostanzia in un mancato agere da parte del soggetto che aveva il dovere di attivarsi.

La condotta sanzionata dall'art. 362 c.p.

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La norma mira a reprimere la mancata acquisizione della notitia criminis da parte dell'Autorità Giudiziaria a causa di un comportamento inerme dell'incaricato di un pubblico servizio. Questi, per previsione codicistica, è punito nella misura in cui non provveda a segnalare all'Autorità Giudiziaria, o ad altra competente, un reato che abbia appreso nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Ritenuto quindi che il bene giuridico meritevole di tutela è l'acquisizione della notitia criminis da parte dell'Autorità Giudiziaria, è ovvio come la rilevanza penale della condotta venga meno nell'ipotesi in cui questa fosse già a conoscenza del reato che non è stato segnalato dall'incaricato di pubblico servizio. Infatti se l'incaricato di un pubblico servizio viene a conoscenza di un reato ma "non nell'esercizio delle proprie funzioni né a causa delle medesime", questi ha la facoltà di denuncia (così come, d'altronde, ogni altro cittadino).

La pena

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La sanzione prevista per il reato di cui all'art. 362 c.p. (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) è della multa fino ad euro 103.

Esimenti e cause di non punibilità

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Il reato di cui all'art. 362 c.p. non assume rilevanza penale se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (secondo comma dell'art. 362 c.p.). Ulteriore causa di non punibilità è prevista per i responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico. Ovviamente, sebbene non contemplato dalla norma de qua, il reato non si configura nemmeno se l'Autorità Giudiziaria fosse già a conoscenza del fatto di cui l'incaricato di pubblico servizio avrebbe avuto l'obbligo di riferire.

Elemento soggettivo

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Il reato è punito a titolo di dolo generico, quindi, per quanto pertiene il coefficiente soggettivo, esso consiste nella volontà cosciente di omettere (o finanche ritardare) la denuncia di un reato che sia perseguibile d'ufficio. Il dolo generico esisterà quindi ogni qual volta l'incaricato di un pubblico servizio sia consapevole dell'esistenza di una notizia di reato di cui abbia l'obbligo di riferire e, con coscienza e volontà, ometta di adempiere a tale dovere.


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