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Data: 28/04/2020 15:30:00 - Autore: Daniele Paolanti
L'art. 364 del codice penale[Torna su]
La norma in esame mira a sanzionare la condotta del cittadino il quale, appresa la notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge disponga la pena dell'ergastolo, non ne faccia comunicazione alle autorità che sono indicate nell'art. 361 c.p., ovvero all'autorità giudiziaria o quella di competenza. L'art. 364 c.p. così dispone: "Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032". Natura del reato di omessa denuncia da parte del cittadino[Torna su]
Nel codice penale questo reato è qualificato come delitto e inserito nel novero dei reati contro l'amministrazione della giustizia. Può essere commesso da qualunque cittadino il quale, di norma, ha la facoltà e non l'obbligo di denunciare un reato. L'obbligo sussiste solo nel caso in cui si tratti di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge disponga la pena dell'ergastolo. È un reato di tipo omissivo, poiché la condotta si sostanzia in un mancato agere da parte del soggetto che aveva il dovere di attivarsi. La condotta sanzionata dall'art. 364 c.p.[Torna su]
La norma mira a reprimere la mancata acquisizione della notitia criminis da parte dell'Autorità Giudiziaria a causa di un comportamento inerme da parte del cittadino. Questi, per previsione codicistica, è punito nella misura in cui non provveda a segnalare all'Autorità Giudiziaria, o ad altra competente, un reato che comprometta uno specifico bene giuridico meritevole di tutela (id est: la personalità dello Stato, per il quale la Legge preveda la pena dell'ergastolo). Come riferito sopra normalmente per il cittadino non esiste l'obbligo di segnalare una notitia criminis ma solo una facoltà: detto obbligo sussiste solo nelle ipotesi specifiche di cui all'art. 364 c.p. (delitti contro la personalità dello Stato per i quali la pena sia l'ergastolo). La pena[Torna su]
La sanzione prevista per il reato di cui all'art. 364 c.p. (omessa denuncia di un reato da parte di un cittadino) è la reclusione fino a un anno o la multa da euro 103 a euro 1.032. Elemento soggettivo[Torna su]
Il reato è punito a titolo di dolo generico, quindi, per quanto pertiene il coefficiente soggettivo, esso consiste nella volontà cosciente di omettere (o finanche ritardare) la denuncia di un reato contro la personalità dello Stato che sia punito con l'ergastolo. Il dolo generico esisterà quindi ogni qual volta il cittadino sia consapevole dell'esistenza di una notizia di reato di cui abbia l'obbligo di riferire ai sensi dell'art. 364 c.p. e, con coscienza e volontà, ometta di adempiere a tale dovere. |
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