Data: 30/09/2022 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Reato di omissione di referto: art. 365 c.p.

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Il reato di omissione di referto si configura ogni qual volta l'esercente la professione sanitaria, che abbia svolto la propria prestazione professionale assistenziale in casi che possano configurare un'ipotesi delittuosa (e che siano procedibili d'ufficio), non presenti il referto all'autorit� giudiziaria o ne ritardi la comunicazione (che ai sensi dell'art. 334 c.p.p. deve avvenire entro 48 ore).

Il comma 1 dell'art. 365 c.p. cos� dispone: "Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorit� indicata nell'articolo 361, � punito con la multa fino a cinquecentosedici euro".

Natura del reato e ratio legis

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Il reato di omissione di referto � un delitto contro l'amministrazione della giustizia, di pericolo, omissivo, istantaneo e perseguibile d'ufficio. Si tratta di un reato "proprio" o, come altrimenti detto dalla dottrina, "qualificato", dacch� pu� essere commesso unicamente dall'esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria opera nell'ambito di un caso che configuri un'ipotesi delittuosa. L'interesse giuridico meritevole di tutela (ovviamente il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia) si concretizza soprattutto nella necessit�, ad opera delle autorit� di cui all'art. 361 c.p. (Autorit� Giudiziaria o, comunque, di competenza), non solo di acquisire la notitia criminis, ma anche di ricevere uno strumento utile per l'attivit� investigativa (il referto), posto l'indiscusso rilievo che il referto assume nell'ambito di valutazioni di carattere tecnico o peritale. Quindi tra l'autorit� giudiziaria ed il sanitario esiste un rapporto di stretta collaborazione e cooperazione per quanto riguarda l'acquisizione delle notizie di reato.

La condotta sanzionata dall'art. 365 c.p.

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La condotta sanzionata dalla norma � quella del sanitario che omette o ritarda (il termine � di 48 ore, previsto dall'art. 334 c.p.p.) di riferire la notitia criminis, appresa nell'esercizio della propria attivit� ed in casi nei quali abbia prestato la propria opera, all'autorit� giudiziaria (indicata nell'art. 361 c.p.) mediante la trasmissione del referto. Ovviamente il sanitario deve percepire la possibilit� che il fatto di cui assume cognizione rappresenti un delitto perseguibile d'ufficio, tenendo sempre in considerazione che l'azione penale viene poi esercitata, secondo le disposizioni codicistiche e costituzionali, dal Pubblico Ministero, il quale opera con discernimento giuridico sul fatto.

La pena

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I responsabili del reato di omissione di referto sono puniti con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Esimenti e cause di non punibilit�

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Il comma 2 dell'art. 365 c.p. prevede una causa di non punibilit�, donde non si configura il reato per quelle omissioni giustificate dal fatto che il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Elemento soggettivo

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Il reato � punito a titolo di dolo generico, quindi, per quanto pertiene il coefficiente soggettivo, esso consiste nella volont� cosciente di omettere (o finanche ritardare) la comunicazione della notitia criminis mediante la tempestiva trasmissione del referto. Il dolo generico esister� quindi ogni qual volta il sanitario sia consapevole dell'esistenza di una notizia di reato di cui abbia l'obbligo di riferire e, con coscienza e volont�, ometta di adempiere a tale dovere.


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