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Data: 07/05/2020 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 12539/2020 (sotto allegata) chiarisce che la massaggiatrice orientale che offre massaggi sulla spiaggia per dare benessere, non può essere condannata per il reato abusivo della professione medica. Ora, se è vero da una parte che per i massaggi terapeutici occorre una particolare abilitazione, vero è che per quelli praticati solo per regalare relax o per finalità puramente estetiche non è necessario rispettare un percorso formativo e conseguire una qualifica abilitante. L'utilizzo della canfora infine, che può essere acquistata senza prescrizione medica, anche se conosciuta per "generiche proprietà terapeutiche" non conferisce automaticamente a chi la utilizza una qualifica professionale.
Esercizio abusivo della professione medica[Torna su]
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna alla pena della reclusione, con il beneficio della sospensione, una donna di origini orientali, per il reato contemplato all'art. 348 c.p per aver esercitato in modo abusivo la professione medica, in assenza dell'abilitazione prevista dallo Stato, offrendo massaggi e sostanze caratterizzate da proprietà analgesiche e antinfiammatorie. La Corte d'Appello ha ritenuto provato lo svolgimento della professione medica da parte della donna perché è stata vista passeggiare su una spiaggia, con uno zaino in spalla su cui erano appesi dei fogli che pubblicizzavano i vari tipi di massaggi praticati e in cui veniva specificato quali patologie erano utili a curare. I Carabinieri dei N.A.S hanno inoltre appurato che nello zaino la donna custodiva bottigliette di canfora, una sostanza nota per le sue proprietà curative. Finalità terapeutica non desumibile[Torna su]
Il Sostituto Procuratore presso la Corte d' Appello ricorre in Cassazione lamentando, in relazione al reato di esercizio abusivo della professione medica, la sua mancata integrazione. Per il ricorrente non è possibile considerare provato l'esercizio dei massaggi a scopo curativo, perché non si può scambiare per medico o paramedico un soggetto che si limita a offrire dei massaggi in spiaggia. La finalità terapeutica non è desumibile neppure dall'impiego della canfora, stante le sue generiche proprietà "terapeutiche", che non ne rendono professionale l'utilizzo. I massaggi in spiaggia per dare benessere non integrano esercizio abusivo[Torna su]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12539/2020 accoglie il ricorso perché fondato. Gli Ermellini dopo avere descritto il reato di esercizio abusivo della professione contemplato dall'art. 348 c.p. chiariscono che tale norma è posta a tutela delle professioni "protette" disciplinate dallo Stato, che ne subordina la pratica al conseguimento di un titolo abilitativo. Detto questo, nel caso di specie, il reato non risulta integrato. L'imputata è stata infatti accusata di esercitare abusivamente la professione di massaggiatrice professionale. A ben vedere è indubbio che certi tipi di massaggi e manipolazioni abbiano una finalità terapeutica, che per essere praticati richiedono un particolare titolo abilitativo. Vero però che ci sono anche massaggi che vengono effettuati solo per fare rilassare la persona, per finalità puramente estetiche e altro, per i quali non viene richiesta una particolare abilitazione, nel senso stretto del termine. Per cui l'esercizio abusivo della professione medica si configura solo se chi esegue massaggi con una specifica finalità curativa, non è abilitato a farlo. Diversamente, se il massaggio ha come unico scopo quello di dare benessere, il delitto non può ritenersi integrato. Passando all'analisi del caso di specie la Corte ritiene quindi che il reato di esercizio abusivo della professione non è configurabile per le seguenti ragioni.
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