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Data: 29/06/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cos'è l'affitto[Torna su]
L'affitto è un contratto che viene spesso confuso impropriamente con la locazione. In realtà l'affitto si distingue dalla locazione perché la cosa che ne costituisce oggetto è un bene produttivo. Questa differenza incide soprattutto sugli obblighi che gravano sul locatore e sul conduttore. La disciplina generale è contenuta all'interno del codice civile, che prevede anche norme specifiche in materia di affitto di fondi rustici e di affitto a coltivatore diretto. Per approfondimenti vai alla guida sulle locazioni La definizione di affitto nel codice civile[Torna su]
L'affitto è un contratto di locazione che ha ad oggetto un bene mobile o immobile produttivo, di cui l'affittuario deve curarne la gestione, nel rispetto della destinazione economica della cosa e dell'interesse alla produzione. Come contropartita della gestione all'affittuario spettano i frutti e le utilità che il bene è in grado di fornire. Questa definizione di affitto è contenuta nell'articolo 1615 c.c, gli articoli successivi, fino al 1627, contengono la disciplina di dettaglio dell'affitto in generale. Gli articoli 1628-1646 sono dedicati all'affitto di fondi rustici, gli articoli 1647-1654 invece disciplinano l'affitto a coltivatore diretto. Durata dell'affitto[Torna su]
L'affitto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1573 c.c. non può avere una durata superiore ai 30 anni. Questo termine è stato previsto per evitare che uno spazio temporale eccessivo comprima la libertà contrattuale, tanto che se le parti contravvengono a questa disposizione e convengono un temine più lungo o addirittura perpetuo, la durata viene comunque ridotta a 30 anni. Obblighi del locatore[Torna su]
Il locatore ha i seguenti principali obblighi contrattuali:
Obblighi dell'affittuario[Torna su]
L'affittuario, da parte sua, ha i seguenti obblighi contrattuali:
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