Data: 27/05/2020 14:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

L'art. 370 del codice penale

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L'art. 370 c.p. estende l'applicabilità delle sanzioni previste per i reati di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato alle ipotesi di fatti costituenti una fattispecie contravvenzionale, ma le pene sono diminuite. Difatti il dispositivo si presenta del seguente tenore: "le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla Legge come contravvenzione".

Si tratta di una circostanza attenuante autonoma, in virtù della minore gravità delle contravvenzioni rispetto ai delitti.

La natura del reato di simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

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Il delitto di simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione può essere commesso da "chiunque", non è quindi un reato proprio né qualificato.

È un reato di pericolo ed a consumazione istantanea. Il bene giuridico meritevole di tutela è ovviamente il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. In questo caso, tuttavia, la falsa notitia criminis ha ad oggetto un fatto previsto dalla Legge come contravvenzione, intendendosi per tale, ai sensi dell'art. 39 del Codice Penale, un reato per il quale, considerata anche la minore gravità e allarme sociale, è prevista una pena diversa (arresto o ammenda) rispetto ai delitti (reclusione o multa).

Da questo elemento, ovvero una notizia di reato riferita ad una inesistente fatto costituente contravvenzione, scaturisce la scelta di politica legislativa di diminuire la pena ai sensi dell'art. 65 c.p.

La condotta sanzionata dall'art. 370 c.p.

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La dottrina non è unanime circa la qualificazione della norma in argomento, essendosi interrogata se si tratti di un'ipotesi di reato autonoma o se sia invece un'attenuante (anch'essa autonoma).

Tuttavia la maggior parte degli autori, e la giurisprudenza maggioritaria, sono diretti a ritenere che l'art. 370 c.p. debba essere inteso come una circostanza attenuante.

La condotta sanzionata è quella dei reati di simulazione e calunnia, previsti dagli articoli 367 e 368 del codice penale, ma il reato simulato o l'accusa mendace hanno ad oggetto un reato contravvenzionale, ai sensi dell'art. 39 c.p.

La pena

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Per il delitto di simulazione di reato o calunnia per un fatto costituente contravvenzione si applicano le pene previste dagli articoli 367 e 368 c.p. ma le stesse sono diminuite, secondo le indicazioni di cui all'art. 65 c.p. che reca il seguente dispositivo: "Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo".

Nel reato in esame, non essendo stata determinata dalla legge la diminuzione della pena, ai sensi dell'art. 65 c.p., la stessa potrà essere ridotta dal giudice in misura non eccedente un terzo.

Elemento soggettivo

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Il delitto di simulazione di reato o calunnia per un fatto costituente una contravvenzione è punito a titolo di dolo generico, richiedendosi la premeditazione e la semplice volontà cosciente.

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