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Data: 27/04/2020 20:00:00 - Autore: Vittorio Guarriello di Vittorio Guarriello - Come è noto, una delle cifre distintive della rete internet è il fatto che le azioni ivi poste in essere sono slegate da un ambito territoriale circoscritto. In altri termini, le tecnologie informatiche rendono possibile l' interazione in tempo reale tra soggetti geograficamente distanti tra loro mediante l' utilizzo di infrastrutture tecnologiche che sfruttano server allocati in Stati diversi rispetto a quelli in cui si trovano gli utenti. Tale circostanza comporta una serie di difficoltà in ordine all' individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente a perseguire i reati informatici, attesa la problematicità che talvolta viene riscontrata nell'esatta individuazione del locus commissi delicti.
Ratifica convenzione di Budapest e recepimento nell'ordinamento italiano[Torna su]
Alle suesposte problematiche correlate alla diffusione delle tecnologie digitali si è provato a fornire una risposta a livello sovranazionale nel 2001 con la promulgazione della Convenzione di Budapest. Ad oggi, la suddetta Convenzione costituisce il corpus normativo maggiormente organico adottato a livello internazionale nel contrasto ai computer crimes, i cui obiettivi sono l' approntamento di efficaci mezzi di cooperazione giudiziaria tra gli Stati e l' armonizzazione delle singole legislazioni nazionali mediante l'introduzione di adeguati strumenti normativi e procedurali volti al contrasto dei reati informatici. La Convenzione è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con la l. n. 48/ 2008 – recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" che ha novellato sia il codice penale sia il codice di procedura penale, apportando ad essi anche talune modifiche non strettamente imposte dal rispetto degli obblighi convenzionali. Difatti, alcune delle novelle legislative apportate hanno avuto ripercussioni sull'intera disciplina delle attività d' indagine e dell' acquisizione probatoria nell' ambito dei procedimenti penali. Tale scelta, probabilmente, è stata motivata dalla circostanza che sovente, anche nell' ambito di indagini relativi a reati "tradizionali" e non commessi mediante l' ausilio di strumenti digitali , le evidenze probatorie si trovano all' interno di dispositivi tecnologici. Perciò, il legislatore sembra aver voluto approntare una disciplina normativa suscettibile di applicazione in tutte quelle circostanze nelle quali si rende necessario acquisire elementi probatori da supporti informatici o tramite essi. La competenza funzionale del pm distrettuale in materia di reati informatici[Torna su]
Una delle innovazioni maggiormente significative apportata dalla l.48/2008 è stata la novella dell' art. 51 c.p.p., rubricato "Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale" con riferimento alle competenze del pubblico ministero presso il Tribunale capoluogo di Corte d' Appello (d' ora in avanti pubblico ministero "distrettuale"). Invero, con la suesposta novella legislativa è stata attribuita al pubblico ministero "distrettuale" la competenza in materia di reati strettamente informatici, ossia figure di illecito penale nelle quali il "profilo informatico" (l'elaboratore, il software, la connessione etc…) rappresenta un elemento imprescindibile della condotta e/o dell'evento, di guisa che non potrà esistere una fattispecie di reato "comune" omologa , in quanto in assenza dello strumento tecnologico non è neanche possibile immaginare una figura di reato analoga. Difatti, è stato inserito all'interno del suddetto art. 51 c.p.p. il co. 3 – quinquies , a tenore del quale "Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.". La ratio di tale modifica è presumibilmente da attribuire alla volontà del legislatore di centralizzare le indagini finalizzate al contrasto dei sopraelencati reati al fine di specializzare la professionalità dei magistrati inquirenti in una materia caratterizzata da fenomeni criminosi difficilmente circoscrivibili entro contesti territoriali limitati e connotati da un elevato livello di specializzazione tecnica. Inoltre, le reti telematiche per loro natura sono idonee a mettere in contatto soggetti residenti in luoghi geograficamente tra loro, con il conseguente rischio di un' eccessiva parcellizzazione dei procedimenti penali. Le opinioni critiche e il bilancio a dieci anni dalla novella[Torna su]
Tuttavia, taluni osservatori hanno espresso un'opinione critica relativamente alla circostanza che, a fronte della scelta di concentrare a livello distrettuale la competenza su un' intera categoria di illeciti penali – analogamente a quanto avvenuto per i reati di associazione mafiosa e di stampo terroristico – non siano state create strutture analoghe alle Direzioni Distrettuali Antimafia ed alla Direzione Nazionale Antimafia. Inoltre, in un primo momento aveva creato rilevanti difficoltà applicative la circostanza che contestualmente al recepimento della l. 48/2008 il legislatore non aveva provveduto a novellare l' art. 328 c.p.p., rubricato "Giudice per le indagini preliminari". Difatti, ogni volta che il legislatore ha esteso la competenza del pubblico ministero "distrettuale" in una determinata materia, ha proceduto alla coeva devoluzione di competenza della medesima all' ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale capoluogo del distretto di Corte d' Appello(d'ora in avanti GIP "distrettuale"). Ciò anche al fine di evitare che il pubblico ministero distrettuale fosse costretto a frazionare il procedimento in relazione alle competenze dei singoli G.I.P. circondariali ogni qualvolta risultava necessario richiedere l' adozione di provvedimenti spettanti a tali giudici (es. misure cautelari personali). Tuttavia, nella prima formulazione della l. 48/2008 tale previsione non era stata inserita e ciò ha comportato frequenti conflitti di competenza negativi tra GIP circondariali e GIP distrettuali. Il caso più famoso, sottoposto anche al vaglio della Corte di Cassazione, è quello relativo ad un conflitto di competenza sollevato dal g.i.p. presso il Tribunale di Napoli avverso il provvedimento con cui il g.i.p. del Tribunale di Nola dichiarava la propria incompetenza su un reato di frode informatica (art. 640 . ter c.p.) commesso all' interno del proprio circondario. Il provvedimento del GIP nolano veniva motivato sulla base dell' attribuzione alla competenza del pubblico ministero distrettuale dei reati propriamente informatici operata con la novella legislativa del 2008 , rilevando, altresì,che pur non avendo la l. 48/2008 apportato alcuna modifica all'art. 328 c.p.p. , l 'attribuzione della competenza al pubblico ministero distrettuale comportava un' automatico conferimento di competenza al GIP distrettuale, poiché sulla scorta di un implicito principio generale dell'ordinamento giudiziario il giudice per le indagini preliminari è sempre quello del medesimo Tribunale presso il quale si trova il pubblico ministero competente. Nel sollevare il conflitto, negative di competenza il GIP presso il Tribunale di Napoli (tribunale del capoluogo di distretto di Corte d' Appello, negava l' esistenza di un principio implicito in base al quale la competenza del GIP è ricavabile da quella del Pubblico Ministero, valendo – al limite- il principio opposto , atteso che l' art. 25 Cost. si riferisce al "giudice precostituito per legge"e non al Pubblico Ministero e per l' importanza della materia non è neppure ipotizzabile l' applicazione analogica di cui all'art. 12 delle preleggi . La Corte di Cassazione – con la sentenza n. 45078/2008 – ha accolto le ragioni del GIP partenopeo, affermando che andavano seguiti gli ordinari criteri di competenza territoriale. In seguito, la problematica è stata risolta, dato che la l. n. 125/ 2008 , nel convertire con modificazioni il d.1. n. 92/2008 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", ha aggiunto all'art. 328 c.p.p il comma 1-quarter, a tenore del quale " quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3 - quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". Ad ogni buon conto, trascorsi oltre dieci anni dall'attribuzione di competenza in materia di reati propriamente informatici al pubblico ministero distrettuale può ritenersi che la novella legislativa abbia avuto un effetto positivo sul sistema giudiziario. Infatti, essa – anche se non sono state create strutture analoghe alle DDA ed alla DNA – ha comunque comportato una maggiore specializzazione dei magistrati inquirenti, oltre a consentire ad alcuni giovani giudici e pubblici ministeri di poter pienamente sfruttare le competenze in materia di nuove tecnologie acquisite nel corso dei loro studi universitari e post universitari. |
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