Data: 04/10/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Ravvedimento operoso: calcolo degli interessi

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Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento spontaneo di un'imposta originariamente non versata, degli interessi e della sanzione. In tal modo, e quindi scegliendo di regolarizzare spontaneamente l'omissione o l'incompletezza di un versamento dovuto, � possibile pagare la sanzione in misura ridotta e, in un certo modo, porre rimedio al proprio inadempimento.

Dal punto di vista pratico, ovviamente l'imposta dovr� essere pagata interamente.

Per quanto riguarda gli interessi, gli stessi andranno calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento omesso o incompleto e sino al giorno in cui questo � eseguito.

Tasso legale 2021 per il calcolo degli interessi

Ogni anno il Ministero dell'Economia pu� modificare la misura del saggio degli interessi legali in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e in base al tasso d'inflazione registrato durante l'anno. Il decreto datato 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2020 ha stabilito che: "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile � fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1� gennaio 2021."
Al momento del versamento spontaneo dell'imposta, da effettuare tramite F24, F23 e F24 Elide, sar� necessario indicare anche il codice specifico degli interessi, che � diverso in base al tributo a cui vengono applicati:
  • 1989 Interessi ravvedimento Irpef
  • 1990 Interessi ravvedimento Ires
  • 1991 Interessi ravvedimento Iva
  • 1993 Interessi ravvedimento Irap
  • 1994 Interessi ravvedimento Addizionale regionale
  • 1998 Interessi ravvedimento Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997

Ravvedimento operoso: calcolo della sanzione

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Il vantaggio dell'accesso al ravvedimento operoso consiste nell'ammontare della sanzione per l'inadempimento, che risulta ridotta in maniera pi� o meno significativa a seconda di quando si decida di "ravvedersi".

Nel dettaglio, la sanzione � pari a:

  • 1/10 di quella ordinaria, se il pagamento del tributo o dell'acconto avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza;
  • 1/9 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o all'errore o all'omissione;
  • 1/8 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale � stata commessa la violazione o entro un anno dall'errore o dall'omissione;
  • 1/7 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale � stata commessa la violazione o entro due anni dall'errore o dall'omissione;
  • 1/6 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale � stata commessa la violazione o oltre due anni dopo l'errore o l'omissione;
  • 1/5 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati dopo la constatazione della violazione, tranne che nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;
  • 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa � presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  • 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa � presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Ulteriori riduzioni

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Con il decreto legislativo numero 158/2015, la sanzione ordinaria per versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni � stata ridotta della met� e, quindi, non � pi� del 30% ma del 15%.

Se, poi, i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni vi � un'ulteriore riduzione e la sanzione del 15% scende di 1/5 per ogni giorno di ritardo.


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