Data: 04/10/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Ravvedimento operoso: calcolo degli interessi

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Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento spontaneo di un'imposta originariamente non versata, degli interessi e della sanzione. In tal modo, e quindi scegliendo di regolarizzare spontaneamente l'omissione o l'incompletezza di un versamento dovuto, è possibile pagare la sanzione in misura ridotta e, in un certo modo, porre rimedio al proprio inadempimento.

Dal punto di vista pratico, ovviamente l'imposta dovrà essere pagata interamente.

Per quanto riguarda gli interessi, gli stessi andranno calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento omesso o incompleto e sino al giorno in cui questo è eseguito.

Tasso legale 2021 per il calcolo degli interessi

Ogni anno il Ministero dell'Economia può modificare la misura del saggio degli interessi legali in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e in base al tasso d'inflazione registrato durante l'anno. Il decreto datato 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2020 ha stabilito che: "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021."
Al momento del versamento spontaneo dell'imposta, da effettuare tramite F24, F23 e F24 Elide, sarà necessario indicare anche il codice specifico degli interessi, che è diverso in base al tributo a cui vengono applicati:
  • 1989 Interessi ravvedimento Irpef
  • 1990 Interessi ravvedimento Ires
  • 1991 Interessi ravvedimento Iva
  • 1993 Interessi ravvedimento Irap
  • 1994 Interessi ravvedimento Addizionale regionale
  • 1998 Interessi ravvedimento Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997

Ravvedimento operoso: calcolo della sanzione

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Il vantaggio dell'accesso al ravvedimento operoso consiste nell'ammontare della sanzione per l'inadempimento, che risulta ridotta in maniera più o meno significativa a seconda di quando si decida di "ravvedersi".

Nel dettaglio, la sanzione è pari a:

  • 1/10 di quella ordinaria, se il pagamento del tributo o dell'acconto avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza;
  • 1/9 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o all'errore o all'omissione;
  • 1/8 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro un anno dall'errore o dall'omissione;
  • 1/7 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro due anni dall'errore o dall'omissione;
  • 1/6 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o oltre due anni dopo l'errore o l'omissione;
  • 1/5 del minimo, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati dopo la constatazione della violazione, tranne che nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;
  • 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  • 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Ulteriori riduzioni

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Con il decreto legislativo numero 158/2015, la sanzione ordinaria per versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni è stata ridotta della metà e, quindi, non è più del 30% ma del 15%.

Se, poi, i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni vi è un'ulteriore riduzione e la sanzione del 15% scende di 1/5 per ogni giorno di ritardo.


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