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Data: 04/10/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Ravvedimento operoso: calcolo degli interessi[Torna su]
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento spontaneo di un'imposta originariamente non versata, degli interessi e della sanzione. In tal modo, e quindi scegliendo di regolarizzare spontaneamente l'omissione o l'incompletezza di un versamento dovuto, è possibile pagare la sanzione in misura ridotta e, in un certo modo, porre rimedio al proprio inadempimento. Dal punto di vista pratico, ovviamente l'imposta dovrà essere pagata interamente. Per quanto riguarda gli interessi, gli stessi andranno calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento omesso o incompleto e sino al giorno in cui questo è eseguito. Tasso legale 2021 per il calcolo degli interessiOgni anno il Ministero dell'Economia può modificare la misura del saggio degli interessi legali in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e in base al tasso d'inflazione registrato durante l'anno. Il decreto datato 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2020 ha stabilito che: "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021." Al momento del versamento spontaneo dell'imposta, da effettuare tramite F24, F23 e F24 Elide, sarà necessario indicare anche il codice specifico degli interessi, che è diverso in base al tributo a cui vengono applicati:
Ravvedimento operoso: calcolo della sanzione[Torna su]
Il vantaggio dell'accesso al ravvedimento operoso consiste nell'ammontare della sanzione per l'inadempimento, che risulta ridotta in maniera più o meno significativa a seconda di quando si decida di "ravvedersi". Nel dettaglio, la sanzione è pari a:
Ulteriori riduzioni[Torna su]
Con il decreto legislativo numero 158/2015, la sanzione ordinaria per versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni è stata ridotta della metà e, quindi, non è più del 30% ma del 15%. Se, poi, i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni vi è un'ulteriore riduzione e la sanzione del 15% scende di 1/5 per ogni giorno di ritardo. Vai alla guida Il ravvedimento operoso |
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