Data: 29/04/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 7982/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che, nel momento in cui una procedura selettiva prevede, tra i requisiti selettivi la stessa statura minima per uomini e donne, che contrasta evidentemente con il principio di uguaglianza, occorre valutare concretamente se tale qualità effettivamente è necessaria allo svolgimento delle mansioni specifiche richieste.

Esclusione selezione per bassa statura

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La Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado e rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti de una S.p.a che verte sulla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di Capo Treno, per il quale era stata avviata una selezione dalla quale la parte era stata esclusa a causa della sia bassa statura. Per la Corte la S.p.a non ha messo in atto alcuna condotta discriminatoria poiché il requisito dell'altezza, come accertato dal C.t.u incaricato, è richiesto per consentire lo svolgimento di determinate mansioni.

Limite discriminatorio per profilo di capotreno

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L'esclusa dalla procedura selettiva ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di doglianza.

  • Con il primo lamenta l'applicazione da parte della S.p.a di disposizioni regolamentari superate e inadeguate alle novità del profilo di Capo Treno, al fatto che nel tempo c'è stato un notevole rinnovamento tecnologico, disconoscendo così il limite imposto dalla procedura, che appare quindi discriminatorio.
  • Con il secondo fa presente che le conclusioni della C.t.u con cui si evidenzia la necessità di una certa altezza per svolgere le mansioni di capotreno si riferiscono a un altro giudizio. Inoltre si evidenzia come, contravvenendo alle regole procedurali non è stata accolta la richiesta di nomina di un consulente di parte, impedendo in questo modo la necessaria valutazione critica, per poter cambiare il giudizio sul requisito della bassa statura.
  • Con il terzo si denuncia l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero il mancato accoglimento in sede di appello del motivo con cui si denunciava l'illegittimità del bando relativo alla procedura selettiva.

Statura minima necessaria per svolgimento mansioni da valutare in concreto

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La Cassazione con l'ordinanza n. 7982/2020 accoglie il secondo motivo, rigetta il terzo, dichiara assorbito il terzo e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese.

La Corte dichiara nella motivazione l'intenzione di voler dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni."

Fatta questa precisazione la Corte dichiara infondato il primo motivo perché alla fine induce soltanto un maggior rigore nella dimostrazione concreta della congruità tra statura e mansioni. Da accogliere invece il secondo motivo perché nell'accertamento della Corte manca la verifica della congruità, nel caso concreto, tra condizione fisica della candidata e mansioni da svolgere.

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