Data: 24/05/2020 17:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

False dichiarazioni al difensore: l'art. 371-ter c.p.

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Il codice di procedura penale prevede la facolt�, nell'art. 391 bis c.p.p., per il difensore, di conferire con persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attivit� investigativa. Ovviamente, il difensore, il sostituto o eventuali investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, debbono avvertire le persone interrogate dei loro diritti e doveri ma, soprattutto, debbono rivelare la loro qualifica e le ragioni per le quali procedono all'attivit� di indagine difensiva. L'art. 371 ter del Codice Penale, prevede una particolare fattispecie delittuosa, ovvero quella in cui versano coloro i quali rendano dichiarazioni false al difensore nel corso della citata attivit� di indagine. Ovviamente costoro sono puniti nella sola circostanza in cui non intendano avvalersi della facolt� di cui all'art. 391 bis comma 3 lettera d) (facolt� di non rispondere e di non rendere dichiarazione). Si riporta, quindi, in appresso il dispositivo di cui all'art. 371 ter c.p.: "Nelle ipotesi previste dall'articolo 391bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facolt� di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false � punito con la reclusione fino a quattro anni. Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".

Bene giuridico protetto e procedibilit� del reato

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Il reato di false dichiarazioni al difensore � un delitto, introdotto dal legislatore a salvaguardia, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Il reato pu� essere commesso da chiunque (non si tratta quindi di un reato proprio), � un reato di pericolo ed a consumazione istantanea. La procedibilit� � d'ufficio.

La condotta sanzionata dall'art. 371-ter c.p.

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Il delitto di false dichiarazioni al difensore si consuma nel corso delle indagini preliminari. Ritenuto che il Codice di Procedura Penale accorda anche al difensore la facolt� di ricevere informazioni e conferire con persone in grado di riferire circa le circostanze utili ai fini processuali, questi, laddove intenda procedere in tal senso, avverte la persona informata sui fatti delle facolt� accordategli dalla Legge e delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci (corre l'obbligo, per il difensore, di qualificarsi e rivelare le intenzioni per le quali intende svolgere l'attivit� di indagine). La persona interrogata, ai sensi dell'art. 391 bis comma 2 lettera d), pu� non rendere dichiarazioni e quindi non voler rispondere. Se intende rispondere al difensore che svolge attivit� di indagine e rende dichiarazioni mendaci, incorre nelle sanzioni previste dalla norma in esame. Il comma 2, a tal riguardo, dispone che laddove si ravvisino gli estremi per la procedibilit� del delitto di cui al comma 1, il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato definito anteriormente con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Da notare che nella formulazione della norma non si fa riferimento n� alla reticenza n� alla negazione del vero.

La pena

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La pena irrogata per il delitto in esame � della reclusione fino a quattro anni.

Elemento soggettivo

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Per quanto pertiene l'elemento psicologico esso si sostanzia nel semplice dolo generico, ovvero nella volont� cosciente e nella premeditata intenzione di mentire al difensore nel corso della sua attivit� di indagine difensiva.


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