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Data: 10/05/2020 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Reato di frode processuale: l'art. 374 c.p.[Torna su]
Nel corso di un procedimento civile o amministrativo, se taluno, per trarre in inganno il giudice nel corso di un'ispezione o di un esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo Stato dei luoghi o delle cose o delle persone, commette il delitto di frode processuale sanzionato dall'art. 374 c.p., sempre se il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di Legge. Ovviamente detta fattispecie, assume rilevanza penale anche in quei procedimenti penali che pendano davanti alla Corte Penale Internazionale. Il testo dell'art. 374 del codice penalePer debita completezza espositiva, si riporta in appresso il dispositivo di cui all'art. 374 c.p.: "Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela o istanza, e questa non è stata presentata". Natura del reato e procedibilità[Torna su]
Il delitto di frode processuale è un reato di pericolo, a consumazione istantanea (anche se il momento in cui l'attività posta in essere assume diversa rilevanza, dacché nel processo penale rileva anche se la condotta è posta in essere prima dell'inizio del procedimento) posto dal legislatore a salvaguardia, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Il reato è procedibile d'ufficio, tranne che nel caso indicato nel comma 2, ovvero se nel corso di un processo penale (anche davanti alla Corte Penale Internazionale) si proceda per un reato sottoposto a condizione di procedibilità, ovvero a querela o istanza, e questa non è stata presentata. La condotta sanzionata dall'art. 374 c.p.[Torna su]
Trattandosi di un reato di pericolo, è ovvio che si configuri la fattispecie di frode processuale ogni qual volta la condotta posta in essere si riveli, anche solo potenzialmente, in grado di trarre in inganno il Giudice nell'esercizio del suo libero convincimento e determinazione. I casi in cui l'alterazione dello stato dei luoghi assume rilevanza penale sono quelli tassativamente previsti dalla norma: ovvero le ispezioni giudiziali, gli esperimenti giudiziali, ovvero l'espletamento dell'attività peritale. Se quindi l'immutazione artificiosa conduca ad una trasformazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, in modo tale da trarre in inganno (anche se la condotta sia semplicemente idonea a farlo) il Giudice nel corso delle attività tassativamente elencate dalla norma, il soggetto agente risponderà del delitto di frode processuale. Il delitto in esame non può concorrere con quello di truffa, proprio perché nel caso del delitto di cui all'art. 640 c.p., è prevista una specifica disposizione patrimoniale che manca nel reato di frode processuale. Ciò non esclude che vi possano essere conseguenze negative per il soggetto che subisca la frode processuale, il quale assumerebbe la veste di persona danneggiata (non persona offesa, quindi non legittimata, eventualmente, nemmanco a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, trattandosi di un delitto contro l'amministrazione della Giustizia) nel giudizio penale instaurando. La pena[Torna su]
Chi commette il reato di frode processuale è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Esimenti e cause di non punibilità[Torna su]
Trattandosi di reato di pericolo, non assumono rilevanza penale quelle condotte che, stante la modalità di alterazione grossolana dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, si riveli assolutamente inidonea a trarre in inganno il Giudice. Il comma 2 dell'art. 374 c.p. prevede inoltre un'altra causa di non procedibilità, ovvero se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso, ma non si può procedere che in seguito a querela o istanza, e questa non è stata presentata. Elemento soggettivo[Torna su]
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà cosciente di alterare lo stato dei luoghi o delle persone, al fine specifico di raggirare la Giustizia traendo in inganno il Giudice. |
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