Data: 06/12/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 237272006) ha stabilito che �il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessit� dello preventiva contestazione degli addebiti (ancorch� non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e della possibilit� di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo (gi� previsto dagli articolo 1 e 3 della legge 604/66) debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del medesima�. Difatti, secondo la Corte �tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non gi� nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore�.
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