Data: 27/04/2020 19:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - A seguito dell'approvazione definitiva della Camera, avvenuta venerd� 24 aprile, il D.L. Cura Italia � stato convertito in legge. Il passaggio parlamentare ha comportato diverse modifiche alla versione originaria del decreto elaborata dal Governo.

Decreto Cura Italia: le misure sulla giustizia

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Sostanziosi i ritocchi al pacchetto di misure sulla giustizia, volti a contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attivit� giudiziarie civili e penali (v. Decreto Cura Italia: le misure sulla giustizia). Si rammenta che il D.L. Cura Italia ha disposto, in tutta Italia, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Il D.L. liquidit� ha poi esteso tale termine all'11 maggio.
Il provvedimento, inoltre, ha previsto che, dal 16 aprile al 30 giugno, possano essere adottate dai capi degli uffici misure organizzative (compreso l'ulteriore rinvio delle udienze) volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari.

L'impatto sugli avvocati

Specifiche disposizioni sono state introdotte per potenziare il processo telematico, anche penale, e per consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attivit� processuali da remoto, dalle indagini alle udienze di trattazione da remoto. Si tratta di conseguenze che avranno un forte impatto sull'attivit� degli avvocati.

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Procura alle liti

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Come noto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che "quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura". Attraverso la procura, dunque, la parte in causa investe il difensore della propria rappresentanza in giudizio (ius postulandi).
Per garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale emanate per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, il nuovo comma 20-ter introdotto all'art. 83 introduce una modalit� semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili che potr� essere utilizzata fino alla cessazione delle misure emergenziali di distanziamento.
In pratica, il testo convertito in legge del Cura Italia prevede che la parte possa apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico che dovr� poi essere trasmesso al al difensore insieme alla copia di un documento di identit� in corso di validit�.
La parte potr� inviare al difensore il suddetto documento analogico sottoscritto (presumibilmente un documento cartaceo scansionato) anche in copia informatica per immagine e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, comprese email o strumenti di messaggistica istantanea (es. Whatsapp).
Nel caso di trasmissione in via elettronica, l'avvocato dovr� certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura cos� compilata si considera apposta in calce all'atto o agli atti cui si riferisce se viene congiunta ad essi tramite gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Deposito telematico obbligatorio

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Dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, il comma 11 dell'art. 83 del Cura Italia, prevede l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione. Ci� evidentemente potr� avvenire solo negli uffici che hanno gi� la disponibilit� del servizio di deposito telematico.
In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonch� l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalit� telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale.

Processo telematico civile in Cassazione

L'esame parlamentare ha introdotto all'art. 83 del D.L. Cura Italia un nuovo comma 11-bis, volto a consentire il processo telematico civile in Corte di Cassazione, dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 30 giugno 2020.
Tale norma autorizza il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati in modalit� telematica e l'assolvimento del contributo unificato attraverso mezzi telematici di pagamento, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalit� telematiche.
Sar� un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che provveder� ad accertare accertare l'idoneit� e la funzionalit� dei servizi.

Processo penale da remoto

Nel corso dell'esame in Parlamento sono stati aggiunti all'art. 83 i commi da 12-bis a 12-quinquies. Per effetto di tali norme si prevede che, dal 9 marzo al 30 giugno, si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti.
Il giudice comunicher� a tutti i soggetti che devono partecipare all'udienza giorno, ora e modalit� di collegamento. Spetter� ai difensori attestare l'identit� dei soggetti assistiti, che parteciperanno all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
Qualora l'imputato/indagato si trovi agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal pi� vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l'identit� della persona arrestata o fermata sar� accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.
Anche nella fase delle indagini preliminari viene consentito, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto. il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salva la facolt� dello stesso di recarsi nel luogo ove si trova il suo assistito.
Per quanto riguarda il processo penale telematico, si rammenta che il D.L. ha autorizzato tutti gli uffici giudiziari a utilizzare il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche senza procedere alle preventive verifiche imposte dalla disciplina vigente.

Procedimento penali in Cassazione senza difensori

Il decreto disciplina anche le modalit� con cui si svolgeranno i procedimenti penali in Cassazione, disciplinando altres� la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio (ai sensi dell'art. 127 c.p.p.) e in pubblica udienza (ai sensi dell'art. 614 c.p.p.).
A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2020, tali ricorsi saranno trattati in camera di consiglio, con modalit� da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas.

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