Data: 28/04/2020 08:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Dall'agenzia delle dogane e dei monopoli arriva sui social la guida (in allegato) che contiene le indicazioni per lo sdoganamento delle mascherine che aiuta a distinguere i dpi generici da quelli destinati alla lotta al Covid.

Che cos'è lo sdoganamento

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Si chiamano sdoganamento le procedure di svincolo delle merci in dogana. È stato il Commissario Straordinario per l'emergenza, con ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020, a disporre che l'Agenzia delle dogane debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento, senza differimento, dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del coronavirus ed ha individuato le fattispecie nelle quali debba darsi corso ad una procedura di svincolo "diretto" dei dispositivi. In questi casi si tratta di una procedura "semplificata", prevista per i dispositivi e beni mobili di qualsiasi genere che siano destinati a soggetti "pubblici" o svolgenti servizi pubblici essenziali (Regioni e Province Autonome, enti territoriali locali, PA, strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che svolgono servizi pubblici essenziali

Le importazioni di dpi

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La differenza sta nel fatto che, se le importazioni riguardano D.P.I. destinati a soggetti diversi dai soggetti "pubblici" o svolgenti servizi pubblici essenziali, le operazioni vengono segnalate al Commissario Straordinario che, ove lo ritenga, può disporre la requisizione da parte dell'A.D.M. in qualità di soggetto attuatore. Quando i beni mobili importati non sono D.P.I. ed i soggetti destinatari non svolgono servizi pubblici essenziali, la procedura dello sdoganamento prevista è quella definita con "svincolo celere" purché si tratti di beni comunque occorrenti per contrastare il contagio da Covid-19.

Classificazione delle mascherine

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Il materiale può essere distinto in tre categorie:

Dispositivi Medici (le così dette "mascherine chirurgiche") o DM. In questo caso:

1) se marchio  è presente e valido, il dispositivo è sdoganabile immediatamente

2) se marchio  non è presente o non è valido occorre inviare apposita autocertificazione all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) come da art. 15, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e attendere la pronuncia di quest'ultimo per immettere i prodotti in commercio. In questo caso il prodotto può essere solo "sdoganato condizionatamente", con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l'impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni

https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine

se il prodotto non ottiene la certificazione, viene declassato a "mascherina generica" e, se non può essere rietichettato come generico (perché ad esempio il finto marchio CE è impresso sul tessuto e non sulla confezione), viene distrutto.

Per questo tipo di dispositivo è utilizzabile la procedura di svincolo diretto se il destinatario finale rientra tra quelli previsti dall'Ordinanza 6/2020 del Commissario straordinario

Dispositivi di Protezione Individuale o DPI (FFP2 e FFP3)

A) se marchio  è presente e valido, il dispositivo è sdoganabile immediatamente

B) se marchio  non è presente o non è valido occorre inviare apposita autocertificazione all'INAIL come da art. 15, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e attendere la pronuncia di quest'ultimo per immettere i prodotti in commercio. In questo caso il prodotto può essere solo "sdoganato condizionatamente", con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l'impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni https://bit.ly/2S3dflm

se il prodotto non ottiene la certificazione, viene declassato a "mascherina generica" e, se non può essere rietichettato come generico (perché ad esempio il finto marchio CE è impresso sul tessuto e non sulla confezione), viene distrutto.

Per questo tipo di dispositivo è utilizzabile la procedura di svincolo diretto se il destinatario finale rientra tra quelli previsti dall'Ordinanza 6/2020 del Commissario straordinario.

- Mascherine Generiche (o "filtranti") che apparentemente sembrano "mascherine chirurgiche" DM ma in realtà non sono né testate né certificate

Le mascherine generiche (o filtranti) possono essere sdoganate solo se soddisfino le condizioni di produzione e messa in commercio richiamate, da ultimo, nella Circolare MISE 107886 del 23 aprile 2020:

a) non devono recare la marcatura,

b) le confezioni devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo

Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI),

c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico ambientali e per uso della collettività.

d) Il Produttore DEVE dichiarare che i Dispositivi Generici non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto.


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