Data: 30/04/2020 19:10:00 - Autore: Daniele Paolanti

Intralcio alla giustizia: art. 377 del codice penale

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Il reato di intralcio alla giustizia, di cui all'art. 377 del codice penale, prevede che "chiunque offre o promette denaro o altra utilit� alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorit� giudiziaria o alla Corte penale internazionale, ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attivit� investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivit� di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373 c.p. soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla met� ai due terzi".

Il reato si configura anche qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsit� non sia commessa. Inoltre la norma mira a reprimere quelle condotte consistenti nell'uso di violenza o minaccia per i fini suindicati.

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Reato di pericolo procedibile d'ufficio

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Il reato di intralcio alla Giustizia � un reato di pericolo, a consumazione istantanea, procedibile d'ufficio e lesivo, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Come detto si tratta di un reato di pericolo, ma pericolo astratto, poich� non � necessaria, ai fini della configurabilit� del reato, l'idoneit� della condotta, ma solo la sua materialit�.

Non si tratta di un reato proprio ma di un reato comune, dacch� pu� essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 377 c.p.

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Sono puniti coloro i quali, per intralciare la giustizia, offrano denaro o altra utilit� a quei soggetti che devono svolgere determinate funzioni o attivit� per l'autorit� giudiziaria e, di conseguenza, l'obiettivo del reo � quello di compromettere la genuinit� di dette funzioni.

Oltre alla materiale offerta di denaro o altra utilit� � punita anche la minaccia, ovvero la prospettazione di un male ingiusto rivolto all'indirizzo dei soggetti elencati nel comma 1, nonch� la violenza, ovvero coazione fisica e morale (che pu�, quindi, esteriorizzarsi sia nella violenza fisica che psicologica).

La pena

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La sanzione per il reato di intralcio alla giustizia � la medesima di cui agli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373 c.p.

Cambia quindi in relazione al soggetto cui l'offerta di denaro o utilit� (ma anche la minaccia e la violenza) sono rivolti.

Quindi ricapitolando:

- art. 371 bis c.p., fino a quattro anni;

- art. 371 ter c.p., fino a quattro anni;

- art. 372 c.p., da due a sei anni;

art. 373 c.p., da due a sei anni

Come pena accessoria � prevista l'interdizione dai pubblici uffici.

La pena � aggravata se concorrono le circostanze di cui all'art. 339 c.p., ovvero:

- se la violenza o la minaccia � commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da pi� persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte;

- la violenza o la minaccia � commessa da pi� di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da pi� di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena �, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Non essendo determinato l'aumento della pena si applica l'art. 64 c.p. e, quindi, la stessa � aumentata fino a un terzo.

Elemento soggettivo

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Il reato � punito a titolo di dolo specifico, quindi � necessaria la volont� cosciente di indurre il testimone, il perito, l'interprete o colui il quale debba rendere dichiarazioni al difensore, a mentire e non rivelare la verit�.


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