Data: 26/05/2020 13:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Induzione a non rendere dichiarazioni: l'art. 377-bis c.p.

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Il delitto di cui all'art. 377 bis del Codice Penale sanziona la condotta di colui il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante l'impiego della violenza o della minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Natura del reato e procedibilità

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Si tratta di un reato di evento e non di pericolo, può essere commesso da chiunque (non è un reato proprio), procedibile d'ufficio e lesivo, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia.

Soggetto passivo del reato è colui il quale è chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, ma questi avrebbe la facoltà di non rispondere.

Trattandosi di un reato di evento, ai sensi dell'art. 56 c.p., il tentativo è astrattamente configurabile.

La condotta sanzionata dall'art. 377-bis c.p.

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È punita la condotta di colui il quale, con violenza (fisica o morale) o minaccia di un male ingiusto, ovvero con la promessa di denaro o altra utilità, costringa taluno a rendere dichiarazioni mendaci o a non renderne laddove fosse convocato (il soggetto passivo, si intende) dall'Autorità Giudiziaria e le sue dichiarazioni potrebbero essere utilizzate in un processo penale. Caratteristica del soggetto passivo è che questi, in relazione alle dichiarazioni richieste, ha la facoltà di non renderle. Il dispositivo è proceduto dalla locuzione "salvo che il fatto costituisca più grave reato", quindi nelle ipotesi di maggiore gravità il trattamento sanzionatorio è diverso.

La pena

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La pena che si applica per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è della reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Elemento soggettivo

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Il reato è punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi la volontà cosciente e premeditata di impiegare violenza o minaccia (nonché l'offerta di denaro o altra utilità) al fine di indurre chi deve rendere dichiarazioni (ma ha la facoltà di non rispondere) a non renderle o dichiarare il falso.


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