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Data: 29/04/2020 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non abusa del processo chi utilizza il decreto ingiuntivo per riscuotere, in via acceleratoria, la parte del credito già liquida, riservandosi di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito. Il creditore, infatti, può azionare in separati giudizi distinti diritto di credito basati su un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti qualora sussista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza 8165/2020 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un lavoratore. Questi si era visto rigettare l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 98 L. fall., avverso lo stato passivo del Fallimento della società a cui era stato ammesso in via privilegiata, tuttavia l'importo per cui il giudice lo aveva ammesso era inferiore a quanto da lui richiesto. Decreto ingiuntivo per crediti da lavoro[Torna su] L'ammissione era avvenuta solo limitatamente a quei crediti per attività lavorativa prestata a titolo di rapporto di collaborazione a progetto riconosciutigli da un decreto ingiuntivo del Tribunale, ma previo accertamento della nullità di tale contratto di lavoro a progetto, gli era stato negato il maggior credito richiesto. Secondo i giudici, essendo tale contratto posto a fondamento del suddetto decreto definitivo, ciò gli avrebbe precluso di prospettare allegazioni eventualmente deducibili in sede monitoria, peraltro inconciliabili con la documentazione (contratto di collaborazione a progetto) per la quale esso era stato ottenuto e del quale in sede concorsuale era dedotta la nullità. In Cassazione, il ricorrente evidenzia di aver limitato la propria domanda in sede monitoria al credito risultante dai prospetti paga di alcuni mesi, in via acceleratoria per l'urgenza di soddisfazione di esigenze di mantenimento. Tuttavia, già in quella sede egli aveva esplicitamente disconosciuto il rapporto lavorativo formalmente qualificato a progetto (in quanto simulato) e si era riservato di esercitare un'autonoma azione per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, egli ritiene che fosse possibile, senza alcun abuso del processo né violazione di giudicato, effettuare una tutela frazionata di distinti diritti di credito, anche se relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti. Tutela processuale frazionata[Torna su] Richiamando l'indirizzo giurisprudenziale oggi prevalente, gli Ermellini ritengono che sia possibile la scelta del creditore di azionare in separati giudizi distinti diritti di credito che siano, oltre che basati su "un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti" anche "in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo", ma ciò soltanto qualora sussista "un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata" (cfr. Cass. SS.UU. n. 4090/2017). Nel caso di specie, dall'esposizione del ricorso in via monitoria, appare evidente come la causa petendi della domanda del lavoratore sia stata la mera esigenza di azionare una pretesa creditoria certa, liquida ed esigibile sulla scorta di una prova documentale idonea, in funzione di mera soddisfazione di esigenze alimentari. Nello stesso contesto espositivo, però, il lavoratore aveva esplicitamente dedotto la natura simulata di una serie di contratti di collaborazione a progetto tra le parti e addirittura riservato l'esercizio di un autonomo giudizio di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Escluso l'abuso del processo[Torna su] Pertanto, la Cassazione non ritiene configurabile alcun abuso del processo. Infatti, è legittimo che il creditore utilizzi la via più breve (il procedimento monitorio) per riscuotere la parte del credito già liquida, riservandosi di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito, per la diversa natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (nell'uno un credito già liquido, nell'altro un credito da liquidare), senza pericolo di formazione di giudicati contraddittori, ma neppure di un ingiusto aggravio per la posizione del debitore. Al contrario, essendo piuttosto il creditore a subire un ingiusto pregiudizio nel caso di preclusione della possibilità di avvalersi del procedimento più spedito (quello d'ingiunzione) per la parte di credito già liquida, qualora, per ottenere un titolo esecutivo relativo a tale parte di credito, fosse costretto ad attendere i tempi più lunghi di un procedimento ordinario (cfr. Cass. n. 225742016 e n. 3226/2018). |
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