Data: 28/04/2020 23:00:00 - Autore: Marino Maglietta

di Marino Maglietta � E' stata lungamente dibattuta e variamente interpretata la questione dei contatti tra i figli e il genitore che la prassi ha creato e designa come "non collocatario" nel regime emergenziale attuale, che limita gli spostamenti. All'interno di questa problematica � stato orientamento pressoch� costante quello di escludere, comunque, contatti che comportassero un cambiamento di regione. Non cos� ha valutato il tribunale di Pescara il quale, con decisione del 22 aprile 2020 (sotto allegata), ha autorizzato un padre, che non vedeva il figlio dal 24 febbraio a causa delle restrizioni di natura sanitaria, a tenerlo con s� per una settimana, dal 25 aprile al 1 maggio incluso, e cos� via per una settimana al mese fino al termine dell'emergenza. L'aspetto pi� interessante della decisione � che essa comporta che il padre possa tenere e portare con s� a Roma il figlio nonch�, alla scadenza della settimana, riportarlo in Abruzzo presso la madre, con implicita autorizzazione a spostamenti da una regione all'altra.

Non meno interessante � la motivazione che accompagna il provvedimento. Il collegio giudicante � ben consapevole della serie di decreti del governo sulla materia e dei relativi interventi esplicativi, che richiama; ma ci� non gli impedisce di svolgere ulteriori considerazioni che lo portano alla conclusione permissiva. Si legge infatti: "ritenuto che le previsioni di cui all'Art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n. 11 non sono preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentano gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la "residenza o il domicilio", sicch� alcuna "chiusura" di ambiti regionali pu� giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti�". Una motivazione di notevole intelligenza e "densit�", in quanto in una sola frase utilizza pi� aspetti delle autorizzazioni ministeriali e le salda a una concezione corretta dell'affidamento condiviso. In altre parole, nel momento in cui fa riferimento al permesso di rientrare presso la propria residenza o il domicilio e lo sfrutta per legittimare la possibilit� di portare il figlio presso di s�, non fa altro che riconoscere che in regime di affidamento condiviso il figlio non ha una sola abitazione, quella del genitore che si vuol chiamare "collocatario", bens� due, quelle di entrambi i genitori. Una conclusione che purtroppo gran parte del nostro sistema legale ancora non riesce ad accettare e fare sua. E si fa anche notare il malizioso, polemico, uso dell'espressione "violazioni di provvedimenti", utilizzata in riferimento a comportamenti, scelte e interpretazioni, qua e l� in precedenza adottate, che consentano di allontanarsi dalle prescrizioni stabilite. Una sorta di violazione dell'art. 388 c.p. applicata agli stessi responsabili della gestione del diritto di famiglia.

N� occorre dare troppo peso all'affermazione a latere che essendo il figlio in tenera et� (due anni circa) non pu� essere preso in considerazione il contatto a distanza, tramite mezzi audiovisivi, utilizzato da altri provvedimenti. Il riferimento appare, infatti, come la mera espressione di uno scrupolo, come la giustificazione anticipata per non avere valutato possibilit� che tutto il contesto e il ragionamento sviluppato inducono a ritenere comunque insufficienti, e quindi da scartare: "considerato che la prolungata sospensione di tali rapporti pu� compromettere la legittima aspirazione del minore di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e che, anche per le tenera et� del minore� La relazione non pu� essere neppure mantenuta, in maniera virtuale, con l'utilizzo di supporti tecnologici". Dove l'avverbio "neppure" e la sottolineatura della virtualit� del rapporto telematico esprimono con chiarezza il dissenso della giudice relatrice da soluzioni di tal genere, adottate altrove. Cos� come il rapporto viene correttamente caratterizzato dall'aggettivo "stabile", ben pi� ricco e pesante dell'attributo "significativo" che altri gli hanno di recente infedelmente assegnato.

Naturalmente, concludendo, nell'attuale situazione di profondo disorientamento e grande confusione non solo nell'emissione dei decreti ministeriali, ma anche nella successiva interpretazione, il provvedimento di Pescara � da salutare con soddisfazione e gratitudine, facendo chiarezza in una materia delicata e fin qui controversa. In particolare, si fa apprezzare l'implicita considerazione di rischio salute di natura psicologica che integra correttamente, in una visione pi� ampia e completa - ovviamente a valle dell'assunzione di ogni indispensabile precauzione - la valutazione del puro e semplice rischio fisico.

Considerata l'alta frequenza di situazioni di questo tipo, che hanno creato imbarazzo in una quantit� di famiglie italiane, nonch� perplessit� negli operatori del diritto da esse consultati, il giudizio pescarese giunge felicemente a dare risposta a problematiche di estrema attualit�.


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