Data: 15/05/2020 15:00:00 - Autore: SARA GIUGGIOLI

Indennità organismi di mediazione

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Le nuove misure approvate dal Parlamento si auspica inducano le parti e i loro avvocati ad un più largo impiego delle procedure di mediazione e/o di strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alternativi al ricorso all'autorità giudiziaria.

La mediazione consente di risolvere il conflitto in tempi ristretti e a costi inferiori rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione. Tempo da dedicare ad affari più produttivi e risorse economiche da investire in altri progetti o per noi stessi.

Ma quando le parti avviano una procedura di mediazione, e sino alla sua conclusione[1], quali sono gli importi da corrispondere all'Organismo di mediazione?

Il Ministero della Giustizia ha emanato con il DM 18 ottobre 2010, n. 180 il Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Il testo del decreto ministeriale è stato poi aggiornato con successivo DM 145/11 e DM 139/14.

Per quanto di nostro interesse, l'art. 16 del DM 180/10, e successive modifiche, contiene i criteri di determinazione per l'indennità spettante all'Organismo di mediazione.

L'indennità di mediazione comprende sia le spese di avvio sia le spese di mediazione.

Spese di avvio della mediazione

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Le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti per lo svolgimento del primo incontro nella misura di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

L'importo così determinato è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

Spese di mediazione

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Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte in base a quanto indicato nella tabella A allegata al DM 180/10: la tabella A divide le spese per scaglione di riferimento, che si diversifica in base al valore della lite, secondo un minimo e massimo.

Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile: qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Ad ogni modo, gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

La tabella

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Di seguito, le spese di mediazione secondo la Tabella A allegata al DM 180/10, e succ. mod.:

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per tutto il corso della procedura, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Gli importi rimangono tali anche nel caso in cui il mediatore venga sostituito ovvero venga nominato un collegio di mediatori, o uno o più mediatori ausiliari, ovvero venga nominato un diverso mediatore per la formulazione della proposta ex articolo 11 del d.lgs n. 28/10.

Gli importi massimi indicati per ciascuno degli scaglioni di riferimento, di cui alla Tabella A del DM 180/10, possono subire degli aumenti o delle diminuzioni.

In particolare:

- può essere aumentato - in misura non superiore al 20% dell'importo massimo per scaglione di riferimento- in ragione della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

- deve essere aumentato -in misura non superiore al 25%- in caso di successo della mediazione;

- deve essere aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

- in caso di mediazione c.d. obbligatoria o delegata dal Giudice[2], l'importo deve essere ridotto del 33% per i primi sei scaglioni, e della 50% per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e), art. 16, DM 180/10[3], e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal medesimo articolo, a eccezione di quello previsto in caso di successo dalla mediazione.

Le spese di mediazione inoltre sono dovute in solido da ciascuna parte solo qualora abbiano aderito al procedimento.

Quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte ai fini della corresponsione delle indennità.

Mediazione obbligatoria e delegata

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Infine, il decreto ministeriale in commento prevede espressamente che gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possano stabilire importi relativi alla mediazione c.d. volontaria diversi da quelli contenuti nell'allegato A al decreto, ma per quanto attiene alla mediazione obbligatoria e delegata dal Giudice restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), dell'art. 16, medesimo decreto. Resta altresì ferma ogni altra disposizione prevista dall'art. 16 DM 180/10.

Quando ci si rivolge ad un organismo di mediazione, pertanto, occorre sempre verificare le indennità applicate dall'Organismo, oltre che in generale il regolamento adottato.

Ciascun Organismo può infatti adottare tariffe diverse relativamente alle procedure di mediazione c.d. volontaria, mentre per quanto attiene alla mediazione obbligatoria o delegata restano ferme le tariffe e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale.

Avv. Sara Giuggioli

www.dplmediazione.it

[1] La fase conclusiva normalmente avviene con la sottoscrizione del verbale di conclusione della procedura e di un accordo in caso di esito positivo.

[2] Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del decreto legislativo n. 28/10.

[3] Deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni.


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