Data: 02/05/2020 16:00:00 - Autore: Marco Furlan

Avv. Marco Furlan - Con pronuncia n. 75 depositata il 24 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 224-ter comma 6� del Codice della Strada: "nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anzich� disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova".

Guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo

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L'art. 186 comma 2� lett. C) (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l) comporta come sanzione accessoria la confisca del veicolo usato nel commettere il reato, salvo che appartenga a persona estranea. Ci� significa che l'imputato, condannato a pena detentiva e/o pecuniaria per tale reato, perde la propriet� del veicolo che viene, successivamente, venduto all'asta.

La stessa sorte subivano anche gli imputati che, anzich� affrontare il processo o "patteggiare", optavano per la messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p. ancorch� la superassero positivamente. Infatti, stante il disposto di cui all'art. 168 ter c.p. : "L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge". A sua volta l'art. 224-ter comma 6� C.d.s. prevede che a seguito di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto verifichi la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (tra cui la confisca del veicolo) e le faccia poi eseguire.

Trasmissione degli atti al prefetto competente

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Fino ad ieri, quindi, il Giudice penale dopo aver dichiarato l'estinzione del reato a seguito di positivo svolgimento della messa alla prova, provvedeva a trasmettere gli atti al Prefetto competente per territorio affinch� - accertati i fatti - disponesse le relative sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca della patente di guida e confisca del veicolo).

A seguito della Sentenza in commento la confisca del veicolo non sar� pi� possibile in danno di quanti, imputati del reato di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l), superino la messa alla prova, con la conseguenza che il veicolo precedentemente sequestrato sar� loro restituito.

La decisione della Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale per addivenire a tale conclusione fonda il proprio pensiero sulla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione il quale pretende che casi simili non possano sortire effetti ingiustamente discriminatori tra loro.

Nel caso in esame la disparit� di trattamento � stata ravvisata tra quanti - tratti a giudizio - scelgano di effettuare i lavori di pubblica utilit� ex art. 186 co. 9� bis C.d.s. come sostituzione della pena detentiva e pecuniaria e quanti, invece, svolgano gli stessi lavori come componente (imprescindibile) del programma di trattamento di messa alla prova ex art. 168 bis c.p.. Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti, i medesimi lavori di pubblica utilit� svolti proficuamente conducevano all'estinzione del reato ma, mentre nel primo caso i "rei" potevano beneficiare anche della revoca della confisca e � quindi - della restituzione del veicolo, nel secondo no.

A dirla con le parole della Corte: "E' manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual � il lavoro di pubblica utilit�, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova".

Gli effetti sul piano pratico

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Sul piano pratico la Pronuncia in oggetto rappresenta una svolta di non poco conto perch� consentir� la restituzione del veicolo a favore di quanti non possano optare per i lavori di pubblica utilit� come sanzione sostitutiva della pena.

Infatti, vi sono due casi in cui l'imputato non pu� svolgere i lavori di pubblica utilit� come conversione di pena: 1) l'aver gi� beneficiato di detta conversione; 2) l'aver provocato un incidente stradale. In tali evenienze, pertanto, per quanti vorranno riottenere la propriet� del veicolo sequestrato, sar� strada quasi obbligata richiedere al Giudice di consentir loro la messa alla prova.

L'alternativa, infatti, � ottenere l'assoluzione a seguito di processo.

La Corte si � espressa solo sull'ipotesi di guida in stato di ebbrezza perch� quello era il caso che le era stato sottoposto, ma non ho motivo di dubitare che una pari pronuncia di incostituzionalit� sar� riservata al parallelo caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 C.d.s.. Anche l�, infatti, alla positiva messa alla prova fa seguito - oltre all'estinzione del reato - la trasmissione degli atti al Prefetto affinch� proceda alla confisca del veicolo.

Concludo evidenziando che, comunque, � sempre discrezionalit� del Giudice penale sia convertire la pena in lavori di pubblica utilit�, che ammettere l'imputato alla messa alla prova, con la conseguenza che ove il tribunale non lo ritenga meritevole n� dell'una n� dell'altra misura, il condannato si vedr� comunque confiscare il veicolo.

Avv. Marco Furlan - Treviso


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