Data: 08/05/2020 16:00:00 - Autore: Luisa Camboni

Ferie maturate e non godute

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Il lavoratore ha diritto alle ferie. Il diritto alle ferie, infatti, consente al lavoratore di soddisfare le sue esigenze psicofisiche dandogli la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale, familiare, ecc. La durata delle ferie è fissata in quattro settimane, ma i contratti collettivi possono estendere o ridurre questo periodo. Le ferie del lavoratore maturano ogni mese in genere uno o due giorni per mese. Può accadere che il lavoratore nel corso della sua attività lavorativa maturi troppi giorni di ferie ed essendo certo di non goderle ne vorrebbe ottenere il pagamento in busta paga.

Rimborso delle ferie non godute

A questo punto è d'obbligo chiedersi: è possibile ottenere il rimborso delle ferie non godute?
Chi scrive ritiene, prima di rispondere all'interrogativo, precisare al lettore quanto segue:
- Il lavoratore ha diritto al riposo giornaliero: 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo ad eccezione per quelle attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata;
- Se il lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

L'art. 10 dlgs. 66/2003

Rispondiamo ora all'interrogativo.
La risposta è positiva.
L'art. 10, comma 2 del D.lgs. 66 del 08.04.2003 stabilisce che "il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".
Dalla norma si desume che il lavoratore ha diritto all'indennità per ferie non godute solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si raccomanda, in ogni caso, di fare sempre riferimento al contratto collettivo del settore dell'attività lavorativa per cui operate perché potrebbe stabilire diversamente ed essendo norma speciale rispetto a quella generale prevale sulla prima o addirittura non prevedere nulla ed in questa ipotesi trova applicazione l'art. 10, comma 2 del summenzionato decreto legislativo.

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