Data: 05/05/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Adempiere l'obbligo di mantenimento in ritardo, anche se di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta, pu� giustificare l'emanazione dell'ordine di pagamento nei confronti di terzi previsto dall'art. 156 del codice civile. Ci� avviene nei casi in cui il comportamento dell'obbligato � idoneo a far sorgere dubbi circa l'esattezza e la regolarit� del futuro adempimento in grado di frustrare le finalit� proprie dell'assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito. Inoltre, a fronte dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, pu� avvenire per iscritto la trattazione del procedimento con cui viene ordinato a terzi il pagamento del mantenimento agli aventi diritto, ad esempio depositando le note scritte all'esito del quale il giudice riserva la decisione. Lo ha chiarito il Tribunale di Terni nella sentenza n. 125/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una donna che aveva chiesto all'INPS, quale ente preposto alla erogazione della pensione in favore dell'ex marito, il versamento di una somma quale assegno di mantenimento per alcune mensilit� che l'obbligato aveva omesso di pagare.

Emergenza Covid-19 e trattazione per iscritto

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Su istanza di entrambe le parti, il procedimento veniva trattato mediante il deposito di note a fronte della emergenza epidemiologica da Covid-19, all'esito del quale il giudice riservava la decisione al Collegio. Sciolta la riserva, viene accolta la domanda della donna.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, emerge che la corresponsione del mantenimento � avvenuta con alcuni giorni di ritardo rispetto alle previsioni di cui al decreto di omologa. Per altre mensilit�, inoltre, l'ex ha mancato il versamento poi effettuato solo dopo la notifica dell'atto di precetto, sanando cos� il pregresso maturato.

Mantenimento e versamento tardivo

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Il Tribunale rammenta che, per consolidata giurisprudenza il chiesto versamento ex art. 156 c.c. impone al giudice un apprezzamento in ordine all'idoneit� del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarit� del futuro adempimento.

Dunque, il non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento, anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta, ove idoneo a determinare fondati dubbi sulla tempestivit� dei futuri pagamenti, legittima l'emanazione dell'ordine ai terzi, ex art. 156, 4� comma, c.c., in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi.

Dubbi sul futuro adempimento

Il Collegio ritiene che il ritardo dei pagamenti, poi trasformatosi per un periodo in omesso pagamento. costituisca circostanza idonea a determinare obiettivamente un'incertezza sul futuro tempestivo versamento di quanto dovuto, anche tenuto conto della genericit� della allegazione in punto di situazione di difficolt� quale invocata causa giustificatrice, incertezza che deve essere apprezzata anche in relazione all'ammontare non elevato del mantenimento ed alla conseguente sua vocazione alimentare.

Da qui l'accoglimento del ricorso con contestuale ordine all'INPS, nella veste di soggetto erogatore della pensione, di corrispondere alla signora l'assegno mensile dovutole per il suo mantenimento.

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