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Data: 08/05/2020 18:00:00 - Autore: Annamaria VillafrateCos'è un'asta giudiziaria[Torna su]
Un'asta giudiziaria è una fase delle procedure di esecuzione mobiliare e immobiliare, che viene attivata dal creditore munito di titolo esecutivo nei confronti del debitore insolvente. Grazie al possesso del titolo esecutivo infatti il creditore può procedere con il pignoramento dei beni del debitore e alla successiva istanza di vendita. Per procedere alla vendita forzata dei beni pignorati del debitore il giudice nomina un delegato che cura la fase di liquidazione, ossia la trasformazione di quanto pignorato con il suo controvalore in denaro. All'asta giudiziaria può partecipare chiunque, tranne il debitore naturalmente, nemmeno tramite l'intervento di un terzo. Tipi di aste giudiziarie[Torna su]
Le aste giudiziari possono essere con incanto e senza incanto, quelle telematiche invece in modalità sincrona, asincrona o mista. La vendita con incanto prevede una vera e propria gara tra i partecipanti a chi offre il prezzo più alto per aggiudicarsi il bene. La vendita telematica richiede la registrazione all'asta e il successivo intervento alla procedura d'asta. Disciplina[Torna su]
A occuparsi delle aste giudiziarie dal punto di vista normativo è il libro III del codice di procedura civile dedicato al processo di esecuzione, che al titolo II in particolare si occupa dell'espropriazione forzata (artt. 483- 604 c.p.c). La vendita forzata e l'assegnazione sono regolamentate in particolare dagli artt. 501- 508 c.p.c, la vendita dei beni mobili dagli artt. 529 - 554 c.p.c, mentre la vendita di beni immobili dagli artt. 567-595 c.p.c. Leggi anche: - Aste giudiziarie: procedure più rapide |
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