Data: 07/05/2020 17:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Una delle immagini pi� simboliche e rappresentative della quarantena in Italia � quella di intere famiglie assiepate sui balconi delle loro case, impegnate in canti, musica, flash mob, conversazioni a distanza, applausi e omaggi di vario genere prestati senza spostarsi dalle proprie abitazioni, come prescritto dalla legge.

Coronavirus e vita in condominio

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Una vera e propria cartolina dell'Italia che resiste e che non si � piegata alle difficolt� che la diffusione del COVID-19 lungo tutta la penisola ha determinato per molti cittadini. Questa situazione ha, per�, anche un risvolto meno positivo. In molti si sono sentiti legittimati ad "esasperare" un momento d'unione, a urlare dai balconi, a tenere musica a volumi altissimi a ogni ora del giorno e, in generale, a compiere attivit� che possono integrare un vero e proprio disturbo per i vicini di casa.
L'emergenza nazionale ha comportato molte limitazioni, la pi� sentita � stata quella relativa agli spostamenti, ma di certo non ha acconsentito alla possibilit� di schiamazzare indiscriminatamente e fare rumore creando disagio agli altri. Pertanto, � ben possibile che di fronte a situazioni intollerabili alcuni si sentano legittimati ad attivare la tutela apprestata dalla legge.
Certo, uno sporadico flashmob sul balcone non pu� ritenersi illegittimo, soprattutto qualora la sua durata sia contenuta e purch� avvenga nel rispetto delle fasce di riposo (spesso previste direttamente dai Regolamenti Condominiale o percepibili con un po' di buonsenso). Ci� in quanto nello stabile potrebbero esserci persone che hanno continuato a lavorare, che necessitano di tranquillit� e cos� via.

Insomma, le parole d'ordine restano sempre rispetto, educazione e buonsenso poich� la forzata permanenza casalinga non pu� tradursi in una violazione dei principi stabiliti dalla legge in materia di immissioni rumorose. I rischi sono sia civili che penali.

Immissioni sonore intollerabili

L'art. 844 c.c., come noto, � la norma generale che si occupa delle immissioni, rumori compresi. Le immissioni sonore, secondo tale disposizione, sono ammesse purch� non superino la normale tollerabilit�, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
I proprietari di un immobile potranno, dunque, richiedere la cessazione dei rumori oppure, qualora questi continuino nonostante l'esplicita richiesta, adire le vie giudiziarie per ottenere l'inibitoria dell'attivit� rumorosa e l'eventuale risarcimento dei danni. Ci�, ovviamente, a patto che i rumori vengano giudicati intollerabili.
Oltre ai principi civilistici, che regolano i rapporti tra privati, la tutela passa anche attraverso un regime amministrativo. Le legge e i regolamenti individuano criteri legali di misurazione ancorati a indici predeterminati, il cui superamento determina una violazione.
Tuttavia, il superamento dei livelli massimi di tollerabilit� determinati da leggi e regolamenti integrano senz'altro gli estremi di un illecito, ma l'eventuale non superamento non pu� considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilit� essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 del codice civile (Cass. n. 1069/2017).
Tale valutazione, infatti, � rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito che (avvalendosi anche dell'ausilio di un consulente) valuter� caso per caso considerando tutta una serie di variabili. Egli non dovr� necessariamente limitarsi ai soli rilievi tecnici e fonometrici (in taluni casi � stata risolutiva anche la prova testimoniale) purch� la sua decisione sia ragionevolmente motivata.


Lo stesso art. 844 c.c., infatti, prevede che nella sua valutazione l'autorit� giudiziaria debba contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della propriet� e possa tener conto della priorit� di un determinato uso. Ad esempio, si potr� valutare lo stato dei luoghi, la zona in cui si trova l'immobile, la fascia oraria e cos� via.

Disturbo della quiete pubblica

I rumori molesti possono far scattare anche una tutela penalistica. L'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) persegue chi, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone. La sanzione � quella dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 309.
Essendo tale fattispecie un "reato di pericolo presunto", ai fini del suo perfezionamento � sufficiente che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilit�, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (cfr. Cass. n. 9361/2018).


L'interesse tutelato dal legislatore � quello della pubblica quiete, la quale implica di per s� l'assenza di disturbo per la pluralit� dei consociati. Dunque � necessario che i rumori abbiano una tale diffusivit� che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito dalla collettivit�, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell'ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l'entit� del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilit� media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (cfr. Cass. n. 3678/2005).

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