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Data: 10/05/2020 15:00:00 - Autore: Paolo Calabretta Avv. Paolo Calabretta - La Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617, ha affermato rilevanti principi in tema di legittimazione attiva da parte di società cessionaria di credito ex art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB. Invero, la Corte di Cassazione, premesso che il "giudice è tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall'attività processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda... in ogni stato e grado del processo" ha affermato i seguenti principi:
Pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale[Torna su] Il primo è che la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non attesti la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; invero, come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. E' stato, quindi, rigettato il motivo di ricorso con il quale la cessionaria del credito assumeva che la prova che l'operazione di cessione fosse stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale doveva essere ritenuta del tutto idonea e sufficiente ad attestare la legittimazione in capo alla Banca di far valere una pretesa creditoria; e ciò anche nell'ipotesi in cui non risulti prodotto in giudizio l'atto di cessione. Contratto di cessione di crediti in blocco[Torna su] Il secondo principio è ancora più interessante e denota l'importanza di quei distinguo che costituiscono il discrimine tra l'esito fausto od infausto di ogni giudizio. La Corte – premesso che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità – rileva come sia comunque necessario approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884). Ebbene – fatta questa premessa - nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso atteso che il ricorrente non ha riportato i contenuti dell'avviso di cessione concretamente rilevante; nè tanto meno, ha indicato gli atti e le modalità in cui li avrebbe ipoteticamente riportati nell'ambito del giudizio avanti al Tribunale. In sintesi[Torna su] Riepilogando: - di per sé la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova dell'intervenuta cessione del credito; - qualora, però, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito; - nel caso in esame, il ricorrente non ha dato prova di tali presupposti, come descritti nel suindicato punto 2). Avv. Paolo Calabretta del foro di Catania |
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