Data: 07/05/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con il provvedimento prot. n. 183037/2020 (sotto allegato) il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in virtù dei poteri conferiti dal comma 12 dell'art. 9 bis del decreto legge n. 50/2017 definisce l'ambito di applicazione dei benefici premiali e precisa il punteggio di affidabilità fiscale richiesto per usufruirne. L'allegato 1.2 (sotto allegato) contiene invece le specifiche tecniche per acquisire dati ulteriori per l'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2019.

Benefici premiali per livelli di affidabilità

Ricordiamo, prima di occuparci del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 183037/2020 del Direttore dell'Agenzia, che il decreto legge n. 50/2017 al comma 11 dell'art. 9 bis prevede, in base ai vari livelli di affidabilità fiscale dei contribuenti che conseguono all'applicazione degli indici Isa, i seguenti benefici:

a) esonero dall'apposizione del visto di conformità previsto per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o la prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724);

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in base al livello di affidabilità, dei termini di decadenza previsti per accertare il reddito di impresa e di lavoro autonomo;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo purché quello accertabile non ecceda di 2/3 di quello dichiarato.

Ambiti di applicazione dei benefici premiali

Fatta questa doverosa premessa, occorre chiarire che il Direttore dell'Agenzia per il periodo di imposta 2019, in base al comma 12 del suddetto articolo 9 bis del decreto legge n. 50/2017, con il provvedimento n. 183037/2020 si occupa di disciplinare le condizioni grazie alle quali i contribuenti possono usufruire dei benefici premiali previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) comma 11 dell'art, 9 bis. Benefici che, come si legge dal provvedimento, richiedono livelli di affidabilità elevati di 8, 8,5, 9 e 9,5.

Il provvedimento specifica quali sono le ulteriori condizioni per l'accesso ai benefici da parte dei lavoratori autonomi e prevede modifiche a due precedenti provvedimenti del Direttore, quello del 31 gennaio 2020 e quello del 1 aprile 2020.

Approvate inoltre le specifiche tecniche per acquisire dati ulteriori per applicare gli Isa al periodo di imposta 2019.

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