Data: 08/05/2020 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Torna sulle colonne virtuali di LIA Law In Action una decisione del 15 maggio 2019 del Dott. Domenico Potetti, che ricopre le funzioni di GIP/GUP presso il Tribunale Penale di Macerata e che costituisce un autentico faro intellettuale. Questa volta la fattispecie affrontata è quella del furto in abitazione con alcune peculiarità tutte da esaminare.
In particolare, l'imputata - concorrente "non voleva e non prevedeva che il reato di furto preveduto e voluto trasmodasse in quello di rapina", per adoperare le espressioni del Giudicante.
Del resto, "non c'è prova che l'imputata avesse previsto e voluto anche la violenza, almeno a titolo di dolo eventuale, ed anzi la confessione resa e il credibile pentimento (con conseguente almeno parziale risarcimento del danno) autorizzano ragionevolmente ad escludere tale ipotesi (la quale porterebbe ad una condanna, a carico dell'imputata, per il reato di rapina, senza diminuente alcuna, secondo le regole generali in tema di concorso di persone nel reato)"...
Buona lettura, con la specificazione che i neretti sono nostri e che nel corpo della pronuncia rinvenite un solido apparato di giurisprudenza.

Tribunale penale di Macerata, sezione GIP/GUP, 15 maggio 2019, giudice D. Potetti, imp. X

Nel caso di accordo preventivo dei correi avente ad oggetto il delitto di furto in abitazione, l'uso successivo e non concordato di violenza o minaccia da parte del concorrente autore materiale della sottrazione del bene per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto, e quindi risponde del delitto di rapina anche il concorrente che non ha materialmente sottratto il bene, sia pure con la diminuente di cui all'art. 116, comma 2, c.p.

1. I fatti in sintesi

2. La narrazione difensiva

3. Riscontri sui tabulati telefonici

4. La questione di responsabilità penale

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti in sintesi

1.1 Alle ore… la PG interveniva in… presso l'abitazione dei coniugi…, perché una persona ignota si era introdotta all'interno dell'abitazione stessa.

Sul posto gli operanti, identificavano i coniugi…, nonché…, cui era stato affidato l'incarico di assistere per qualche ora…, essendo lo stesso malato di alzheimer, così come poi anche affermato dalla di lui figlia…, anch'ella presente sul posto (che già altre volte si era rivolta alla donna affinché, in sua assenza, venissero svolte le mansioni richieste per l'accudimento temporaneo del padre).

Dalle prime informazioni raccolte emergeva che alle precedenti ore 15.30, mentre all'interno dell'abitazione si trovavano i due coniugi… nonché la…, ivi si introduceva una persona con il volto travisato e brandendo un coltello.

L'uomo, vistosi scoperto, ingaggiava una colluttazione con la… e con la badante…, per poi allontanarsi dall'abitazione portando via con se oggetti in oro (due paia di orecchini, delle collane, un anello con brillanti) appartenenti alla… e a sua figlia…; oggetti prelevati dai mobili delle stanze.

Entrambe le donne riferivano che nel corso dell'aggressione avevano riportato delle conseguenze fisiche per i colpi subiti (calci e pugni), tanto da ricorrere alle cure del 118, il cui personale interveniva direttamente in loco.

Da subito emergevano delle incongruenze tra le dichiarazioni delle persone offese e quella che poteva essere stata la dinamica della rapina, in particolare in ordine all'ingresso del rapinatore nell'abitazione.

Infatti, nessuna forzatura evidente si riscontrava su tutti gli infissi esterni e sulla porta di ingresso (le chiavi di casa venivano trovate inserite nella serratura della porta, lato interno dell'abitazione).

Venivano svolti approfondimenti sull'identità della…, in ragione del fatto che questa risultava essere sorella di…, persona gravata da pregiudizi di polizia e penali in materia patrimoniale e per fatti commessi sulla persona.

Poiché… (grazie a un riscontro del sistema fotografico delle persone segnalate in banca dati SSA) risultava avere barba mediamente pronunciata e fitta, rispondente quindi a quanto riferito dalla…, che nel reagire riusciva a spostare il copricapo del suo aggressore, notandone i particolari forniti, la PG predisponeva un album fotografico, inserendo tra le altre anche l'effige di….

Nel prosieguo dell'attività,… veniva escussa a s.i. al fine di farle nuovamente narrare l'episodio in cui era stata vittima, con la conseguente individuazione fotografica.

Nella circostanza la donna individuava da subito una somiglianza (limitatamente ai particolari descritti, taglio degli occhi e tipo di barba) tra l'uomo che l'aveva aggredita e il soggetto effigiato alla foto n. 4 rispondente all'immagine di….

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1.2 Quanto alle lesioni subite da…, la stessa non si recava immediatamente presso l'ospedale di…, per sottoporsi a visita sanitaria completa, attesa la difficoltà di lasciare il marito, bisognoso di assistenza continua.

Comunque, la PG attesta che la donna presentava un esteso ematoma facciale all'occhio e allo zigomo destro, un evidente ematoma e gonfiore alla mano destra, e riferiva dolori e contusioni alla schiena, a causa dei calci e pugni infertile dal rapinatore nel corso dell'aggressione.

In atti vi sono le foto che ritraggono i segni dell'aggressione sul corpo della persona offesa.

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2. La narrazione difensiva

2.1 A seguito delle incongruenze di cui sopra, veniva invitata presso la PG… (la "badante"), per essere nuovamente escussa a S.I.T. anche in qualità di persona offesa, per quanto accaduto.

Da subito la donna esternava dichiarazioni contrastanti circa l'accaduto, e nello specifico non riusciva a dare indicazioni circa la via di fuga del rapinatore, non forniva spiegazioni plausibili circa il fatto che lei non si era accorta della presenza dello stesso rapinatore in casa, nonostante che l'uomo le fosse stato indicato dalla…, la quale aveva notato una persona muoversi nell'abitazione.

A questo si aggiungeva il particolare di non aver chiamato direttamente le forze dell'ordine per quanto accaduto, essendosi limitata soltanto ad avvisare la figlia della…, ritardando con ciò un tempestivo intervento.

Inoltre, la descrizione fornita dall'imputata circa la persona del rapinatore alla Volante intervenuta (cui veniva detto che si trattava di uno straniero) si discostavano dalle dichiarazioni della…, che invece indicava un uomo italiano che si era espresso ripetutamente (nel chiederle dove fossero nascosti i soldi) con un accento non del posto.

L'imputata riferiva inoltre di accusare dolori in varie parti del corpo, ma diceva di non presentare ecchimosi o postumi riscontrabili a vista.

Conclusa la verbalizzazione, la…, accorgendosi di non essere stata convincente nel suo racconto, crollava, manifestando la volontà di raccontare tutta la verità su quanto accaduto.

A quel punto, sentita ai sensi dell'art. 350, comma 7°, c.p.p. (spontanee dichiarazioni),… rendeva la sua confessione.

In sintesi dichiarava che non immaginava che le cose sarebbero andate a finire in quel modo.

Confessava che il rapinatore era stato suo fratello…, al quale aveva aperto la porta dell'appartamento.

Il fratello (tossicodipendente, violento) l'aveva minacciata, per costringerla a fare quello che lui chiedeva.

Dichiarava di non sapere nemmeno in cosa fosse consistita la refurtiva, e che nulla aveva concordato con il fratello – rapinatore, e di avere agito sotto minaccia di costui.

Intendeva scusarsi con le persone per quello che era accaduto.

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2.2 L'imputata veniva interrogata in data….

In tale occasione confermava tutte le dichiarazioni già rese.

Ribadiva di essere fortemente dispiaciuta per quanto accaduto ai coniugi…, con i quali si era scusata.

Ammetteva di non essere riuscita a resistere alle volontà del fratello, perché dallo stesso aveva già subito plurime minacce e percosse.

Il fratello è violento d'indole, tanto che anche con la sua famiglia acquisita si è comportato nella medesima maniera violenta, e allora era anche in crisi di astinenza da stupefacenti.

Quando aveva ceduto alle sue richieste credeva che il fratello si limitasse a fare un furto, e si era adoperata per cercare di fare in modo che il fratello non incontrasse i due anziani….

Ma questo non era avvenuto, perché invece la… si era accorta della presenza di una persona in casa, e da lì le cose erano degenerate.

Sin dall'inizio lei aveva escluso di percepire alcunché di quanto il fratello voleva rubare.

Riteneva comunque immorale ciò che le aveva chiesto di fare; ed infatti si era limitata ad aprire la porta di casa, sperando anche che comunque alla fine il fratello desistesse nel suo intento o che comunque si verificassero impedimenti ordinari, quali ad esempio l'incontro di qualche condomino nella palazzina ecc. ecc.

Allo stato di fatto non sapeva dire quanto il fratello aveva ricavato dagli ori rubati (lei non aveva nemmeno visto la refurtiva asportata).

Quella sera… , appena dopo la rapina, lei era tornata a casa; il fratello era già li.

Poco dopo, come da lui richiesto, lo accompagnava in auto presso la stazione ferroviaria…, da dove lo stesso partiva alla volta di….

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3. Riscontri sui tabulati telefonici

Di seguito all'attività info - investigativa disposta con provvedimento di acquisizione dei tabulati si è provveduto ad effettuare un'analisi circa i molteplici contatti in entrata ed in uscita effettuati sulle seguenti utenze telefoniche:

In effetti emergevano da subito i contatti tra i fratelli…, nell'ora immediatamente precedente alla commissione della rapina (contatti fotografati dal telefono della … allegati alla CNR).

Dall'analisi del tabulato si può allo stato aggiungere quanto di seguito specificato.

Intanto va detto che le predette utenze restavano attive di regola per tutto l'arco della giornata, ricevevano e generavano telefonate, nonché numerosi SMS che si interfacciavano giornalmente in molteplici occasioni.

Nello specifico, le risultanze del… riscontrano… quanto dichiarato dalla….

4. La questione di responsabilità penale.

4.1 Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, quanto sopra esposto esime da inutili ripetizioni.

La dinamica della rapina risulta infatti non solo dalle dichiarazioni acquisite e dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, ma dalla reiterata confessione dell'imputata, il cui ruolo è anche riscontrato dall'analisi dei tabulati telefonici, come sopra si è visto.

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4.2 Rimane qualche essenziale questione da risolvere.

Il primo quesito al quale occorre rispondere è quello che attiene alla adombrata esimente dello stato di necessità dell'imputata, per effetto delle minacce che la stessa avrebbe subito ad opera del fratello; minacce che l'avrebbero costretta ad aprire la porta dell'abitazione per favorire l'ingresso di quest'ultimo.

La norma di riferimento è ovviamente quella di cui al comma terzo dell'art. 54 del codice penale (per cui la disposizione della prima parte dell'articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo).

Ma l'argomento non è convincente, poiché lo stato di necessità esime da pena quando il pericolo non sia altrimenti evitabile, mentre nel presente caso l'imputata avrebbe potuto (sempre che si segua la sua narrazione) rivolgersi all'autorità, mettendo rapidamente fine alla pretesa situazione di pericolo.

Tale evidente soluzione rispetto all'ipotetica situazione di pericolo esclude altresì che si possa considerare l'esimente in questione a favore dell'imputata in via di elemento psicologico (art. 59 u.c. c.p.).

Del resto, l'imputata non ha allegato specifici elementi per i quali quel rimedio non sarebbe stato percorribile.

E a proposito di quest'onere di allegazione si è stabilito che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p. (v. Cass., n. 28115-12).

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4.3 Di maggiore spessore è invece la giustificazione addotta dall'imputata, nel senso che la stessa si sarebbe indotta ad aprire la porta dell'abitazione al fratello prevedendo che quest'ultimo mettesse a segno semplicemente un furto.

Secondo questa tesi-giustificazione, portata alle ulteriori conseguenze, l'imputata non potrebbe rispondere del reato di rapina perché ella non voleva e non prevedeva che il reato di furto preveduto e voluto trasmodasse in quello di rapina, a causa della violenza di cui si sarebbe reso responsabile il fratello.

Orbene, questa giustificazione (la quale è credibile in punto di fatto; e comunque non è probatoriamente smentita dal Pubblico Ministero) giova all'imputata per ottenere la diminuente di cui all'art. 116 comma secondo del codice penale, ma non per evitare alla medesima la condanna per rapina.

In quelle condizioni, a fronte di un fratello violento e tossicodipendente, a fronte della presenza nell'abitazione della moglie dell'infermo, sveglia perché in tempo diurno, non poteva certo escludersi (ragionevolmente opinando) che potesse accadere quello che in effetti è poi accaduto (e cioè l'incontro fra il fratello dell'imputata e l'anziana, con conseguente violenza da parte del tossicodipendente).

Non c'è prova che l'imputata avesse previsto e voluto anche la violenza, almeno a titolo di dolo eventuale, ed anzi la confessione resa e il credibile pentimento (con conseguente almeno parziale risarcimento del danno) autorizzano ragionevolmente ad escludere tale ipotesi (la quale porterebbe ad una condanna, a carico dell'imputata, per il reato di rapina, senza diminuente alcuna, secondo le regole generali in tema di concorso di persone nel reato).

E tuttavia che la situazione potesse degenerare così come poi è degenerata (con la violenza a carico dell'anziana) era prevedibile secondo le capacità previsionali dell'uomo medio, e ammettendo che l'imputata non l'avesse previsto (ipotesi più favorevole all'imputata medesima) ciò è dipeso da sua colpa (negligenza ed imprudenza).

Tanto basta per ritenerla responsabile del reato di rapina, sia pure con la diminuente suddetta.

Questa conclusione dipende dalla corretta interpretazione dell'art. 116 del codice penale, sulla quale giova solo rapidamente soffermarsi, dato che si tratta di tema che ha impegnato così a lungo dottrina e giurisprudenza.

Nella sentenza n. 42-65 la Corte costituzionale afferma, dunque, che la responsabilità di cui all'art. 116 c.p. non si pone in contrasto con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale perché esige non soltanto un rapporto di causalità materiale, ma anche un rapporto di causalità psichica, concepito nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal concorrente deve rappresentarsi nella psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come sviluppo logicamente prevedibile del reato voluto, affermandosi in tal modo anche la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza (v. Cass., Sez. I, 9 gennaio 1986, n. 4030; Sez. I, 23 febbraio 1995, n. 3381; Sez. I, 7 dicembre 1988, n. 6584, RV 181206; in senso conforme, v. Sez. I, 6 ottobre 1988, n. 11889, nella quale la suprema Corte, in conformità al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, sostiene che il concorrente anomalo è chiamato a rispondere di un reato doloso strettamente legato ad un atteggiamento colposo, come dimostrano: l'assenza di volontà sotto il profilo del dolo diretto o eventuale; la violazione di elementari regole di prudenza, facendosi affidamento, ai fini della realizzazione dell'azione criminosa, sull'altrui iniziativa, che è insuscettibile di controllo; la prevedibilità, intesa come prevedibilità logica ed astratta, da non confondersi con la previsione dell'evento diverso o più grave, né con la prevedibilità logica e concreta, nel senso che le modalità e i mezzi di esecuzione concordati e conosciuti sono tali da rendere possibile e tutt'altro che eccezionale un trasmodare della condotta concordata).

A proposito della responsabilità penale a titolo di concorso anomalo, la necessità della colpa si desume facilmente anche dalla restante giurisprudenza costituzionale in tema di principio di colpevolezza.

Nella sentenza n. 364-88 la Corte costituzionale ha stabilito che il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica.

Ciò premesso, nella prospettiva dell'art. 116 c.p., il reato diverso da quello voluto si deve considerare come uno degli elementi più significativi della fattispecie in esame.

La Consulta afferma, inoltre, che il problema della violazione delle regole preventive che consentono di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato va posto in relazione al complessivo risultato vietato che nella responsabilità prevista dall'art. 116 c.p. è costituto dalla produzione del reato diverso non voluto.

Nella sentenza n. 1085-88 la Corte costituzionale aggiunge che l'art. 27, co. 1, Cost. è pienamente rispettato e la responsabilità penale è autenticamente personale solo quando tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie sono soggettivamente collegati all'agente, nel senso che sono investiti dal coefficiente psicologico del dolo o della colpa, e che tutti e ciascuno dei predetti elementi sono allo stesso agente rimproverabili.

Il principio di colpevolezza si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituiti penalistici e delle singole norme incriminatrici, ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti.

L'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale condivisibile delle linee interpretative dell'istituto del concorso anomalo esclude che l'art. 116 c.p. possa contemplare un'ipotesi di responsabilità oggettiva (non conforme al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale e al principio fondamentale di colpevolezza, entrambi ricavabili dalla regola generale di cui all'art. 27, co. 1, Cost.), ma piuttosto costruisce il concorso anomalo ex art. 116 c.p. come una fattispecie punita a titolo di dolo rispetto alla condotta voluta e meno grave e a titolo di colpa rispetto alla condotta criminosa non voluta e più grave in concreto consumata, dunque, prevedibile facendo uso (in relazione a tutte le circostanze del caso concreto nonché alla personalità del concorrente) della dovuta diligenza (in tal senso in giurisprudenza, v. Cass., Sez. V, 8 luglio 2009, n. 39339, RV 245152; Sez. II, 15 gennaio 2009, n. 10098, RV 243303; Sez. I, 15 novembre 2012, n. 4330, RV, n. 251849).

Ancor di più in termini, si è ritenuto che (v. Sez. II, n. 45446-16), l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto (fattispecie nella quale è stato configurato nei confronti dei concorrenti il concorso "anomalo" ex art. 116 c.p. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne era reso materialmente responsabile).

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4.4 Va autonomamente considerato e ascritto all'imputata anche il delitto di lesione (procedibile d'ufficio, data l'aggravante).

Infatti, i delitti di rapina e di estorsione assorbono in se soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse.

Quindi, se la violenza raggiunge, nell'iter criminoso, un grado tale da divenire causa di lesione personale, l'agente risponde anche di questo autonomo delitto (v. Cass., n. 260-70; conf. Cass., n. 6986-76-77, RV 136049).

Nel presente caso le lesioni subite dall'anziana sono ben rappresentate dalle foto in atti e da quanto riferisce la PG (v. sopra).

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Omissis

Giudice Dott. DOMENICO POTETTI


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