Data: 08/05/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il Daspo, per la sentenza n. 13619/2020 della Cassazione (sotto allegata) si può applicare non solo quando la condotta violenta del tifoso si realizza nel corso di una manifestazione sportiva, ma anche quando si concreta a causa della stessa.

Daspo di 5 anni per il tifoso

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Il Gip convalida il provvedimento con cui il Questore ha intimato a un soggetto di presentarsi per i successivi cinque anni presso la stazione dei Carabinieri all'inizio del primo e del secondo tempo di ogni incontro calcistico disputato da una certa squadra di calcio in casa o fuori casa, compresi gli incontri amichevoli.

Daspo per partita su maxischermo

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Il tifoso però ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di doglianza.

  • Con il primo fa presente che la manifestazione sportiva da cui è scaturito il provvedimento del Questore, confermato poi dal Gip, non si può qualificare come tale, perché la partita di calcio giocata dalla squadra del cuore era proiettata su uno schermo.
  • Con il secondo lamenta il difetto di motivazione della decisione sull'obbligo di presentarsi presso i Carabinieri anche nel corso delle amichevoli.
  • Con il terzo lamenta sempre difetto di motivazione della decisione nel punto in cui gli impone di presentarsi presso l'ufficio di pubblica sicurezza nel corso degli incontri disputati in trasferta.

Daspo anche per chi è violento "a causa" di una manifestazione sportiva

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La Cassazione con sentenza n. 13619/2020 ritiene fondato solo il terzo motivo di ricorso, annulla quindi l'ordinanza per la proporzionalità della misura, rinviando al tribunale per un nuovo esame.

Per la Cassazione il primo motivo è infondato. Provata e non contestata la modalità con cui si sono svolti i fatti. L'ordinanza riporta che in occasione di un incontro di calcio, nello stadio è stato installato un maxi-schermo per la visione della partita in streaming e che un gruppo di 5 tifosi è entrato senza pagare il biglietto e travolgendo una donna che ha riportato lesioni.

Sulla qualificazione di manifestazione sportiva contestata nel ricorso la Cassazione riporta che l'art. 2 bis del decreto legge n. 336/2001 contiene una norma d'interpretazione autentica, chiarendo che "per manifestazione sportiva ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)."

Giurisprudenza più recente invece, in relazione ad atti violenti, ha esteso il concetto di manifestazione sportiva anche a momenti diversi, non necessariamente contestuali all'evento sportivo, purché collegati in modo eziologico allo stesso. Del resto la ratio della norma è quello di prevenire tutti quei fenomeni di violenza che mettono a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica in contesti come le manifestazioni sportive, in cui il rischio di comportamenti violenti è notoriamente più elevato. Da qui la necessità di punire le condotte violente non solo quando tenute in occasione di una manifestazione sportiva, ma anche a causa della stessa, come verificatosi nel caso di specie.

Manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso, visto che la Daspo può legittimamente riferirsi anche agli incontri amichevoli.

Fondato invece il terzo motivo. Non sempre il luogo in cui si svolge la manifestazione sportiva permette al soggetto di raggiungere in tempo l'evento sportivo e di adempiere contestualmente all'obbligo della doppia firma. Nel caso di specie la decisione appare quindi irragionevole alla luce:

  • dell'ambito interregionale in cui la squadra disputa gli incontri di campionato;
  • del fatto che le partite amichevoli possono svolgersi in ambito nazionale;
  • della possibile promozione della squadra in serie B nei prossimi 5 anni.
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