Data: 22/05/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 8479/2020 della Cassazione (sotto allegata) avverte che nel momento in cui viene recapitata una cartella di pagamento per violazione del limite di velocità è necessario provvedere con solerzia alla comunicazione dei dati del conducente. Il termine per adempiere a questo obbligo collaborativo decorre infatti dalla richiesta, anche se nel frattempo ci si è opposti al verbale per contestare la violazione. Se poi non si comunicano i dati del conducente parte un altro verbale, autonomo rispetto al primo, che legittima l'invio della cartella per la riscossione della relativa sanzione.

Cartella esattoriale per violazione codice della Strada

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La Polizia municipale notifica a un soggetto un verbale per violazione dei limiti di velocità, contenente l'intimazione a comunicare generalità e numero della patente del conducente al momento dell'infrazione. Il soggetto ricorre al Prefetto nei confronti del primo verbale, ma non verso il secondo contenete l'intimazione a comunicare i dati del conducente, di cui non paga neppure la relativa sanzione.

Il Comune affida la riscossione coattiva relativa al secondo verbale all'ente esattore, che notifica cartella di pagamento, la cui opposizione al giudice di pace viene dichiarata inammissibile. Il Tribunale però, ribaltando la decisione di primo grado, accoglie l'appello ritenendo provata la comunicazione dei dati del conducente e avendo l'appellante impugnato il verbale posto a fondamento della cartella, che non poteva quindi acquisire efficacia di titolo esecutivo.

Inesistenza titolo esecutivo

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  • Il Comune ricorre in Cassazione perché il Tribunale ha ritenuto erroneamente inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale opposta.
  • Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e difetto assoluto di motivazione.
  • Con il terzo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, art. 2967 c.c, difetto assoluto di motivazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost e 132 c.p.c.

Autonomia verbale richiesta dati del conducente

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8479/2020 accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e dichiara inammissibile l'opposizione avanzata dal trasgressore.

La Corte ribadisce infatti che: "in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126, comma 2 quarto periodo del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta, in attesa della definizione della contestazione dell'illecito, ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180 comma 8 del Codice della Strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali."

L'autonomia delle due infrazione risponde all'esigenza di attivare singoli e specifici rimedi, senza i quali ciascuno dei due verbali diventa esecutivo e viene trasmesso dall'ente impositore a quello che si occupa dell'esazione, per essere quindi trasferito nella cartella di pagamento come titolo valido da azionare.


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