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Data: 09/05/2020 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il D.L. n. 28/2020 (in vigore dal 1° maggio) ha introdotto diverse disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile, tra cui disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020. Cause tutela dei minori[Torna su] Grazie a tale provvedimento, l'emergenza COVID-19 non fermerà le cause relative alla tutela dei minori poiché anche queste sono state inserite nell'elenco di quelle nei confronti delle quali non trovano applicazione né il rinvio delle udienze né la sospensione dei termini (prorogate fino all'11 maggio 2020). Questa e altre misure sono state segnalate dal Consiglio Nazionale Forense all'interno della scheda di lettura (qui sotto allegata) che scandaglia le novità più rilevanti di cui al summenzionato D.L. 28/2020. Giustizia civile e penale[Torna su] Il D.L. 28/2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale del periodo durante il quale i Capi degli uffici giudiziari potranno emettere provvedimenti organizzativi per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all'interno di ogni spazio degli uffici stessi. Oltre alle cause per la tutela dei minori, tra i procedimenti che non scontano né il rinvio delle udienze, né la sospensione dei termini sono stati aggiunte quelle sui procedimenti elettorali. Nella trattazione delle udienze civili da remoto è prevista la presenza nell'ufficio giudiziario del Giudice. Per le udienze penali è previsto che, salvo che vi sia il consenso delle parti, non si procederà alla trattazione da remoto per le udienze di discussione finale (sia essa in pubblica udienza o in camera di consiglio) e per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Atteso un decreto da parte del Ministero della Giustizia che consentirà di depositare con modalità telematica memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale. Giustizia amministrativa[Torna su] Nella giustizia amministrativa, oltre alla proroga per l'adozione delle misure organizzative negli uffici, è prorogato al 31 luglio 2020 anche il termine finale del periodo durante il quale tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Inoltre, dal 30 maggio al 31 luglio 2020 le parti potranno chiedere la discussione orale da svolgersi con modalità da remoto, depositando l'istanza nel termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero cinque giorni prima dell'udienza cautelare. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Giustizia contabile[Torna su] Anche per la giustizia contabile è stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale, inizialmente previsto al 30 giugno, del periodo durante il quale i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei Conti potranno adottare le misure organizzative necessarie al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. È stato esteso fino al 31 luglio anche il periodo di sospensione dei termini relativi ad attività rinviate nonché il periodo durante il quale le controversie pensionistiche fissate per la trattazione fino al 31 luglio vengono decise allo stato degli atti, con facoltà delle parti di presentare brevi note e documenti. Infine, è previsto che il PM possa avvalersi di collegamenti da remoto per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile e il presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. |
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