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Data: 08/05/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ha avuto effetti anche sulla formazione continua a cui sono tenuti gli avvocati. Quello che è stato per lungo tempo un dovere è stato poi consacrato divenendo obbligo di legge, nell'articolo 11 della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014), oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense. In sostanza, agli avvocati è imposto l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Preso atto dell'eccezionalità del periodo, con la delibera n. 168 del 20 marzo 2020 il CNF ha deciso che, deroga all'art. 12 del Regolamento CNF n. 6/2014, l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo.
Formazione continua avvocati 2020[Torna su] Rispondendo alle domande frequenti (qui sotto allegate) e ai dubbi sollevati in relazione alla menzionata delibera, il CNF chiarisce che, considerata l'eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, l'anno 2020 viene considerato come un anno a sé che non rientra in nessun triennio formativo. Sia chiaro: anche per quest'anno si dovrà rispettare l'obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti che, in virtù della delibera suddetta, è stabilito in almeno 5 crediti formativi, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense). Formazione a distanza[Torna su] I crediti acquisiti quest'anno potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (Formazione a distanza). Restano valide per il 2020 tutte le regole di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento 6/2014 per l'acquisizione dei crediti, come lezioni, seminari, corsi in presenza, attività formative, formazione a distanza. Tuttavia, stante l'eccezionalità del periodo e l'obbligo di tenere il distanziamento sociale per non favorire la diffusione del contagio da Covid-19, per il 2020 "salta" il limite di cui al sesto comma dell'art. 12 del cit. Reg. che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con Formazione a distanza. Ciò significa che quest'anno tutti i crediti saranno conseguibili tramite formazione a distanza (elearning, streaming, webinar, videonferenza). Questa possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazioni ad ulteriori eventi formativi. "Recupero" crediti triennio 2017/2019[Torna su] Controversa è apparsa la sorte di quegli iscritti che hanno concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017/2019) senza aver acquisito i 60 crediti previsti dal Regolamento sulla formazione continua. Il CNF prende atto che molti Consigli dell'Ordine hanno adottato il sistema del triennio formativo fisso (a prescindere quindi dalla data di decorso dell'obbligo per il singolo iscritto) e alla fine del triennio 2017/2019 hanno assunto delibere per consentire il recupero dei crediti non conseguiti, dando termine per provvedere entro il primo trimestre o il primo semestre 2020. Poiché l'emergenza sanitaria ha ridotto l'offerta formativa da un lato e impedito la frequenza di eventi dall'altro lato, la delibera n. 168 consente eccezionalmente all'iscritto che non ha completamente adempiuto l'obbligo formativo nel triennio 2017/2019 di utilizzare tutto il 2020 per regolarizzare l'obbligo formativo. Fino al 31 dicembre 2020 questi potrà frequentare eventi formativi (anche esclusivamente con modalità a distanza) per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio. Attenzione: viene fatto salvo comunque l'obbligo di acquisire almeno 5 crediti, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie, da imputarsi all'anno 2020. Crediti in compensazione[Torna su] Il CNF chiarisce espressamente che l'iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017/2019) e acquisito crediti in numero superiore ai 60 previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, non potrà compensarli con i 5 crediti formativi da acquisirsi per il 2020 che restano obbligatori. Invece, l'iscritto che acquisisce nel 2020 crediti in misura superiore ai 5 obbligatori previsti per quest'anno, potrà far valere i crediti in esubero sul monte crediti da acquisirsi nel triennio formativo successivo (2021-2023), anche se conseguiti in modalità FAD. Qualora il COA di appartenenza dell'iscritto non applichi il triennio fisso, i crediti in esubero rispetto ai 5 minimi obbligatori del 2020, potranno essere imputati al triennio formativo interrotto dall'anno eccezionale 2020. Iscrizione in elenchi e tirocinanti[Torna su] L'adempimento dell'obbligo formativo è requisito necessario per il mantenimento dell'iscrizione in elenchi e per poter accogliere tirocinanti. Anche a seguito della delibera n. 168, l'iscritto che richieda di poter accogliere un tirocinante dovrà essere in regola con l'obbligo formativo e il requisito non ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione. Lo stesso vale a dirsi per l'iscritto che richieda l'iscrizione nell'elenco dei difensori del patrocinio a spese dello Stato. Le procedure di cancellazione, invece, dovranno essere sospese sino al termine del periodo per regolarizzare l'obbligo formativo.
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