Data: 11/05/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8642/2020 è chiara: il Comune non è obbligato a cercare i dati di un avvocato irreperibile sull'albo professionale solo per notificargli una multa. Da respingere quindi il ricorso del legale.

Notifica tardiva per indirizzo indeterminato

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Il Giudice di Pace considera tardiva la notifica del verbale che contesta l'infrazione stradale a un avvocato, di cui quindi accoglie il ricorso. Il Tribunale però in sede d'appello ribalta la decisione. La decorrenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 del Codice della Strada decorre dalla acquisizione di risultanze anagrafiche più precise quando l'indirizzo del soggetto sanzionato non è determinato a sufficienza.

Violazione art. 201 del Codice della Strada

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L'avvocato sanzionato ricorre quindi in Cassazione lamentando la violazione dell'art 201 del Codice della Strada, relativamente al termine di decorrenza di 90 giorni.

Legittima la notifica tardiva all'avvocato irreperibile

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8642/2020 rigetta il ricorso perché nessuna norma impone al Comune di acquisire i dati del domicilio di un legale dall'albo professionale solo per esperire correttamente la notifica del verbale. Qualifica professionale che sarebbe conoscibile in via generale ex post, e non solo attraverso l'acquisizione del suo nominativo dall'indirizzo che risulta al P.R.A. Infondato quindi il ricorso del legale che ritiene sussistente l'obbligo da parte del Comune di attingere i dati del multato irreperibile da latri fonti. Da qui la legittimità della notifica del verbale da parte del Comune dopo aver acquisito i dati del domicilio.

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