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Data: 11/05/2020 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo che disciplina la materia delle agevolazioni tributarie sulle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
Il quadro normativo[Torna su] La Cassazione (con ordinanza n. 18721/2018) ha distinto da un punto di vista generale: 1) le pensioni di guerra, che presuppongono l'invalidità o la morte per causa di guerra, dalle 2) pensioni privilegiate ordinarie che presuppongono lesioni o infermità patite in occasione di servizio, altresì dalle 3) pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva. Le funzioni del trattamento[Torna su] In estrema sintesi, per operare queste distinzioni occorre guardare alla funzione del trattamento. Dunque, secondo il giudizio della Sezione, le coordinate normative ci consentono di rilevare che la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva è costituita da un trattamento del tutto peculiare, vuoi perchè si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio, vuoi perchè la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo ma solo alla gravità della menomazione della capacità di lavoro, subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva. Per questa ragione si ricava la natura non reddituale della p.p.o. militare tabellare, prevista dal D.P.R. n. 1092 del 1973 art. 67 u.c.: si tratta in pratica di una natura che da una parte la distingue dalle pensioni privilegiate ordinare comuni che, a loro volta, presentano invece un carattere reddituale, cioè rappresentano niente più che il differimento della retribuzione; dall'altra le assimila alle pensioni di guerra per effetto della comune funzione risarcitoria. Le ripercussioni fiscali della differente natura giuridica del trattamento[Torna su] Queste differenze nella natura giuridica degli istituti che stiamo analizzando si ripercuotono sugli aspetti fiscali delle stesse. Nello specifico: la Corte Costituzionale ha limitato l'estensione dell'esenzione Irpef solo alle p.p.o. tabellari erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, in ragione della obbligatorietà del servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale dell'erogazione, correlata non al trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione subita. La natura non reddituale distingue la p.p.o. militare tabellare dalla p.p.o. comune che, invece, ha carattere reddituale, mentre la accosta alle pensioni di guerra, a fronte della comune funzione risarcitoria. Come avere il riconoscimento del diritto all'esenzione Irpef sulla pensione[Torna su] In definitiva, nel caso in cui l'Erario dovesse trattenere somme a titolo di Irpef sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare, di cui la persona interessata è titolare in conseguenza di un infortunio occorsogli durante il servizio militare, i Giudici in sede di ricorso riconosceranno il suo diritto all'esenzione dall'Irpef a fronte della sussistenza dei presupposti per godere del beneficio, ad esempio producendo copia del foglio matricolare ove risulta che l'infortunio del militare si è verificato durante la leva obbligatoria. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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