Data: 11/05/2020 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo che disciplina la materia delle agevolazioni tributarie sulle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

Il quadro normativo

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La Cassazione (con ordinanza n. 18721/2018) ha distinto da un punto di vista generale:
1) le pensioni di guerra, che presuppongono l'invalidit� o la morte per causa di guerra, dalle
2) pensioni privilegiate ordinarie che presuppongono lesioni o infermit� patite in occasione di servizio, altres� dalle
3) pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva.

Le funzioni del trattamento

In estrema sintesi, per operare queste distinzioni occorre guardare alla funzione del trattamento.
Dunque, secondo il giudizio della Sezione, le coordinate normative ci consentono di rilevare che la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva � costituita da un trattamento del tutto peculiare, vuoi perch� si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio, vuoi perch� la sua entit� non � correlata al pregresso trattamento retributivo ma solo alla gravit� della menomazione della capacit� di lavoro, subita in occasionalit� necessaria con la prestazione del servizio di leva.
Per questa ragione si ricava la natura non reddituale della p.p.o. militare tabellare, prevista dal D.P.R. n. 1092 del 1973 art. 67 u.c.: si tratta in pratica di una natura che da una parte la distingue dalle pensioni privilegiate ordinare comuni che, a loro volta, presentano invece un carattere reddituale, cio� rappresentano niente pi� che il differimento della retribuzione; dall'altra le assimila alle pensioni di guerra per effetto della comune funzione risarcitoria.

Le ripercussioni fiscali della differente natura giuridica del trattamento

Queste differenze nella natura giuridica degli istituti che stiamo analizzando si ripercuotono sugli aspetti fiscali delle stesse.
Nello specifico: la Corte Costituzionale ha limitato l'estensione dell'esenzione Irpef solo alle p.p.o. tabellari erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, in ragione della obbligatoriet� del servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale dell'erogazione, correlata non al trattamento retributivo ma alla gravit� della menomazione subita.
La natura non reddituale distingue la p.p.o. militare tabellare dalla p.p.o. comune che, invece, ha carattere reddituale, mentre la accosta alle pensioni di guerra, a fronte della comune funzione risarcitoria.

Come avere il riconoscimento del diritto all'esenzione Irpef sulla pensione

In definitiva, nel caso in cui l'Erario dovesse trattenere somme a titolo di Irpef sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare, di cui la persona interessata � titolare in conseguenza di un infortunio occorsogli durante il servizio militare, i Giudici in sede di ricorso riconosceranno il suo diritto all'esenzione dall'Irpef a fronte della sussistenza dei presupposti per godere del beneficio, ad esempio producendo copia del foglio matricolare ove risulta che l'infortunio del militare si � verificato durante la leva obbligatoria.

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