Data: 15/05/2020 16:00:00 - Autore: Luca Vancheri

Sostituzione unilaterale del volo originario

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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata adita dal Tribunale del Land di Francoforte circa l'interpretazione dell'articolo 7 del Regolamento CE 261/04 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, la vicenda da cui trae origine il ricorso alla Corte ha visto contrapposti da un lato un passeggero aereo e dall'altro una compagnia aerea spagnola. Il passeggero aveva acquistato con un'unica prenotazione due voli in coincidenza: il primo da Jerez a Madrid, il secondo da Madrid a Francoforte. La compagnia aerea aveva unilateralmente sostituito il volo originario da Jerez a Madrid con uno in partenza circa 3 ore dopo, ma che gli consentiva comunque di imbarcarsi sul volo da Madrid a Francoforte, che avrebbe raggiunto al medesimo orario originario.

Condanna al pagamento della compensazione pecuniaria

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Alla luce di tale cambiamento, il passeggero adiva il Tribunale tedesco chiedendo che la compagnia aerea fosse condannata al pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CE 261/04 per negato imbarco sul primo volo. Per il passeggero infatti, la modifica unilaterale del primo volo da parte della compagnia aerea è da paragonare ad un negato imbarco ossia ad un rifiuto da parte della compagnia aerea di far viaggiare il passeggero sul volo prenotato. Per tale ragione, il passeggero ha chiesto la condanna della compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria, ossia di un rimborso forfettario che copre i disagi patiti dal passeggero a causa del disservizio aereo. Tale compensazione è pari a:250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 aprile 2020

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In relazione alla questione sopraesposta, la Corte di Giustizia ha pronunciato sul caso 191/19 la sentenza interpretativa dell'articolo 7 del Regolamento CE 261/04 stabilendo che in caso di voli in coincidenza il passeggero aereo non ha diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di modifica unilaterale dell'orario del primo volo da parte della compagnia aerea quando il nuovo volo consente comunque al passeggero di raggiungere la destinazione finale del suo viaggio al medesimo orario del secondo volo in coincidenza.
Tale interpretazione della Corte di Giustizia è giustificata dalla circostanza che per i Giudici il disagio lamentato dal passeggero non è grave, in quanto ha comunque raggiunto la destinazione finale nei tempi schedulati, e, pertanto, non è necessario interpretare estensivamente e con favor passeggero la norma in questione.
Avv. Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: lucavancheri@gmail.com

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