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Data: 11/05/2020 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Negli ultimi mesi l'Italia ha dovuto fare i conti con un'emergenza inimmaginabile provocata dalla diffusione del virus Covid-19 che ha fortemente impattato sullo svolgimento della quotidianità. Alle stringenti misure di contenimento adottate dall'Esecutivo hanno fatto seguito le prime "riaperture" per spingere il paese a un recupero di una parvenza di normalità. Se, per i cittadini, la "Fase 2" è iniziata a partire dallo scorso 4 maggio, per il settore giustizia la data in cui tutto inizierà a cambiare è fissata al 12 maggio.
Giustizia e decreto cura Italia[Torna su] La norma di riferimento è l'art. 83 del D.L. Cura Italia, recentemente convertito in legge, che ha disposto la sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze, fino all'11 maggio (termine individuato dal successivo D.L. Liquidità) salvo alcune eccezioni ritenute indifferibili e puntualmente indicate. Tale norma è stata poi ritoccata dal successivo D.L. 28/2020 che ha, tra le altre cose, prorogato al 31 luglio 2020 l'arco temporale della c.d. "Fase 2" per la giustizia: infatti, dal 12 maggio e fino a fine luglio sarà affidato ai capi degli uffici giudiziari il compito di contrastare l'emergenza epidemiologica adottando le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, evitando assembramenti all'interno degli uffici e incontri ravvicinati tra le persone. A tal proposito, il D.L. Cura Italia ha posto l'accento sull'importanza di utilizzare il processo telematico e da remoto, nonché di altre modalità "a distanza" da adottare con le dovute precauzioni. Con l'intento di tutelare il bene primario della salute, senza compromettere eccessivamente lo svolgimento delle attività giudiziarie, sembra però avere una lacuna in quanto è mancato un intervento mirato per quanto riguarda gli uffici del Giudice di Pace. Fase 2 Giustizia: le criticità per i Giudici di Pace[Torna su] Stante il mancato avvio del procedimento telematico, sembrerebbe essere stata esclusa un'applicazione mirata della normativa in ordine ai procedimenti trattati dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace: una preclusione non immaginabile posto che, attualmente, tale tipo di procedimento "amministra circa il 60% del contenzioso civile nazionale". L'allarme giunge dal Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace che, in un contributo datato 8 maggio 2020 (qui sotto allegato) e a firma della Presidente Dott. O. Rossella Barone, sottolinea l'opportunità di "trovare soluzioni compatibili" con quanto disposto dalla normativa emergenziale e, in particolare, in relazione all'applicabilità dell'art. 83 della L. 27/2020 anche all'ufficio del Giudice di Pace e alle udienze civili che i magistrati onorari si troveranno a svolgere ai tempi del Coronavirus. Garantire accesso alla giustizia[Torna su] In particolare, si prevede di colmare la "lacuna assiologica" lasciata dal legislatore prevedendo l'applicazione dell'art. 83 cit. anche al procedimento dinanzi al Giudice di Pace sfruttando le fonti normative che vengono puntualmente evidenziate nel testo. Ferma restando la necessità di avviare nel più breve tempo possibile anche la fase sperimentale da remoto tramite il sistema Teams, si evidenzia la necessità di individuare delle linee guida che vadano a colmare la suddetta lacuna normativa. Infatti, il legislatore ha delegato ai capi degli uffici giudiziari il potere-dovere di disporre le soluzioni più opportune, compresa "l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze". Proprio in relazione alle linee guida per avviare da subito i processi dinanzi agli uffici del Giudici di Pace, lo studio ha esaminato il protocollo predisposto per l'ufficio di Napoli elaborato tenendo conto di diversi fattori. Come si legge nel testo, l'interpretazione proposta con il suddetto protocollo, nell'ottica di rispettare i criteri di cui all'art. 83 cit., e partendo dal dato normativo citato, consente di applicare anche per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace gli strumenti offerti dal decreto legge secondo la logica del miglior contemperamento tra l'esigenza della minor partecipazione orale e l'esigenza della massima continuità dell'attività giurisdizionale. Evitare rinvii e chiusura uffici giudiziari[Torna su] La lacuna legislativa si ritiene non possa essere colmata, come da alcuni ipotizzato, semplicemente attraverso il rinvio e la chiusura degli uffici giudiziari per la Fase 2. "Ciò in ragione della primaria necessità (...) di consentire l'accesso alla giustizia di primo grado ai cittadini", ma anche "in ragione dei non secondari motivi di far ripartire gli studi professionali e non aggravare ulteriormente il carico di lavoro degli uffici del Giudice di Pace". Partecipazione alle udienze[Torna su] Nel documento, inoltre, prende forma una dettagliata soluzione interpretativa avente lo scopo di consentire la partecipazione alle udienze nel rispetto delle esigenze di questo particolare periodo storico. In particolare, si legge nel testo "la modalità di svolgimento dell'udienza è quella che, in applicazione sistematica di quanto predisposto dalla lettera h, art. 83, 7 comma, consente di tenere un'udienza figurata con partecipazione in forma scritta delle parti a mezzo dei soli difensori". Invece, qualora non sussistano i presupposti per ricorrere a questa modalità, ovvero sia necessaria la presenza sia di parti che di difensori, si suggerisce di seguire "il modello codicistico prevedendo, al fine di rispettare il limite dell'emergenza sanitaria, la trattazione c.d. fisica, disciplinando in modo specifico l'orario e il numero di procedimenti". Necessario avviare il processo telematico[Torna su] Il documento fornisce dunque "prova che i capi degli uffici, nell'esplicazione del loro potere-dovere ex art. 83 cit, possono superare una grave lacuna del legislatore che, ancora una volta, ha dimenticato di disporre gli strumenti atti a disciplinare un procedimento di per sé concentrato e celere, ma allo stato privo delle caratteristiche previste per gli altri uffici giudiziari". Tuttavia, prendendo atto delle difficoltà incontrate nell'elaborare una simile soluzione e "considerata la possibilità di pervenire a soluzioni non omogenee a livello nazionale" in quanto la fase emergenziale potrebbe addirittura ripetersi in ragione dell'incertezza epidemiologica, la Presidente Barone auspica "che tali soluzioni non vengano lasciate al potere-dovere dei capi d'ufficio, bensì abbiano la loro definitiva legittimazione normativa". Fondamentale viene ritenuto l'avvio del processo dal remoto e, ancor di più, del processo telematico dinanzi al Giudice di Pace, modalità che aveva avuto già avuto un primo avvio con la comunicazione del Dipartimento Generale per i sistemi Informativi automatizzati prot. N. 19949/2019. L'obiettivo, dunque, è quello di sollecitare le autorità all'emanazione di decreti attuativi contenenti le modalità di avvio del processo telematico dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace.
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