Data: 23/05/2020 17:53:00 - Autore: Daniel Russo

E' possibile dare esecuzione ad una Espulsione dello Straniero da eseguirsi con allontanamento volontario (art. 13 co. 5 T.U.I.) durante la vigenza dei divieti alla circolazione imposti dai Decreti Governativi emessi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (c.d. coronavirus)?

Evidentemente il quesito deve trovare risposta negativa.

Questo è quello che emerge dal provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Palermo, con il quale è stata concessa, in via cautelare, la "Sospensione del Provvedimento di Espulsione" emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo, sino alla data di vigenza delle disposizioni che limitano la libera circolazione delle persone fisiche, contenute nei Decreti Governativi emessi per il contenimento del contagio e della diffusione del COVID19.

Questi i fatti:

Con Decreto del Prefetto della Provincia di Palermo, veniva disposta l'Espulsione dello Straniero dal Territorio Nazionale, da eseguirsi con allontanamento volontario da eseguirsi entro il termine di 15 giorni.
Avverso il Decreto di Espulsione, veniva proposto ricorso al Giudice di Pace di Palermo, con il quale si eccepivano una serie di illegittimità per le quali si richiedeva l'annullamento.
In attesa di giudizio, con separata istanza, veniva richiesta in via cautelare la sospensione del provvedimento di espulsione, attesa l'impossibilità di adempiere alla partenza volontaria, a causa delle restrizioni alla libera circolazione imposte dai decreti Governativi adottati per fronteggiare il pericolo di contagio da Coronavirus.
Si evidenziava, infatti, che in forza del DPCM del 22.03.2020, (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), art. 1 co. 1 lett. B):
"... è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;..."
Eccepiva quindi l'istante, che alla scadenza dei 15 giorni concessi per la partenza volontaria, il richiedente non avrebbe potuto adempiere all'obbligo di allontanamento, dal momento che divieti di circolazione imposti dal DPCM citato gli impedivano di effettuare gli spostamenti necessari ad eseguire il rimpatrio (imponendogli di spostarsi in comuni diversi per poter accedere ai mezzi di trasporto idonei) senza incorrere altresì in violazioni delle disposizioni in esso contenute.

Infatti, tra le cause che giustificano gli spostamenti, non viene espressamente contemplata l'esecuzione di provvedimenti di Espulsione, e nemmeno questa circostanza può farsi rientrare – implicitamente - nella categoria delle cause di "estrema urgenza", attesa l'assenza di linee guida interpretative al riguardo.

Ciò determinava, quindi, che alla scadenza dei 15 giorni concessi per l'allontanamento volontario, il richiedente si sarebbe trovato di fronte ad una evidente impasse: o adempiere all'espulsione, violando quindi i divieti di circolazione imposti dal DPCM richiamato; oppure osservare le norme restrittive della circolazione delle persone fisiche e, di conseguenza, violare l'obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato entro il termine concesso.

Per ciò che attiene al piano strettamente giuridico, senza addentrarsi troppo analiticamente nelle questioni attinenti al contrasto tra provvedimenti dell'autorità ed osservanza della legge dello Stato, rilevava molto sinteticamente l'istante che il DPCM in questione, essendo atto avente forza di legge, dovesse in ogni caso prevalere su ogni differente provvedimento amministrativo disposto contra.

Il Giudice di Pace di Palermo, accogliendo l'istanza formulata dal difensore del richiedente, emetteva il provvedimento con il quale disponeva la "Sospensione del Provvedimento di Espulsione", sino alla data di vigenza delle norme sulla circolazione adottate col DCPM richiamato.

Successivamente, in seguito alle proroghe alle restrizioni adottate con i successivi Decreti Governativi, l'istante formulava ulteriori istanze di sospensione, anch'esse accolte dal GDP sino alla data di vigenza delle norme indicate dagli stessi Decreti.


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