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Data: 16/05/2020 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus ha fortemente impattato sulla giustizia italiana. Le misure predisposte dal Governo hanno dovuto necessariamente imporsi per tutelare la salute, ma senza bloccare del tutto la macchina della giustizia e lo svolgimento di quelle attività indifferibili. Ritardi e sospensioni eccessive, infatti, avrebbero rischiato di mettere in pericolo altri valori fondamentali. A partire dal 12 maggio 2020, la Fase 2 dell'emergenza sanitaria per il settore della giustizia è affidata anche ai capi degli uffici giudiziari che dovranno far rispettare le indicazioni igienico-sanitarie adottando le misure organizzative ritenute più opportune anche al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio e contatti ravvicinati tra persone.
Giustizia, "Fase 2" e collegamenti da remoto[Torna su] Il D.L. Cura Italia, all'art. 83, comma 7, elenca le misure che sarà possibile adottare a tal fine e, per quanto riguarda le udienze e le attività propedeutiche, viene di molto accentuata la necessità di sfruttare i collegamenti da remoto e il procedimento telematico, oppure la trattazione scritta per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. In sede di conversione del D.L. Cura Italia, avvenuta per mezzo della L. 27/2020, tra le misure che potranno essere adottate negli uffici ne è stata inserita anche una che avrà effetti sulle consulenze tecniche. In particolare, si consente far svolgere le attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. CTU "digitale" ai tempi del Coronavirus[Torna su] La CTU "digitale" ai tempi del Coronavirus non è destinata a rimanere lettera morta; anzi, lo "snellimento" burocratico esperito in questo periodo emergenziale, con un risparmio notevole di tempo, potrebbe avere effetti sul volto "futuro" di queste attività. Lo dimostra un'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia dello scorso 20 aprile (sotto allegata) intervenuta in una vicenda in materia di famiglia, rientrante nell'ambito di quelle attività urgenti e "indifferibili" previste dal D.L. Cura Italia per le quali non hanno trovato applicazione la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze. Nel corso di tale procedimento, con un'ordinanza dello scorso 17 marzo, era stato conferito incarico per l'espletamento di CTU psicologica ed era stata fissata un'udienza per il giuramento della consulente (in data 30 aprile 2020). Il "giuramento telematico" del CTU[Torna su] "Ritenuto che lo svolgimento dell'udienza alla presenza dei difensori delle parti e del CTU non consenta il sicuro rispetto delle norme igienico sanitarie stabiliti dalle Autorità competenti", il Tribunale ha dunque revocato l'udienza di giuramento precedentemente fissata e ha disposto che il CTU provvedesse "ad accettare l'incarico e a prestare giuramento esclusivamente in via telematica". E ciò attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito del Tribunale di Civitavecchia "modulo accettazione incarico CTU" e il successivo deposito dello stesso, firmato elettronicamente, nel fascicolo telematico. Alle parti viene assegnato un termine per nominare il CTP e si prevede che tale nomina debba, non solo, comunicarsi al CTU, ma vada depositata nel fascicolo telematico, dunque sfruttando le modalità "a distanza" anche in questo caso. Le attività del CTU[Torna su] Nel caso di specie, le precauzioni emergenziali non hanno avuto effetto sulla sola accettazione, ma anche sulle stesse attività peritali. Il Tribunale, infatti, ha chiesto al CTU di svolgere le operazioni peritali "favorendo, ove possibile, la partecipazione delle parti e CTP con modalità telematiche/in remoto". Qualora la partecipazione in remoto non fosse possibile, nel caso di persistenza di vincoli allo spostamento delle persone per ragioni sanitarie, il Tribunale prevede una proroga del termine di 60 giorni fissato per l'inizio delle operazioni peritali (proroga, nel caso di specie, di ulteriori 60 giorni). Da un lato, lo snellimento che interessa le operazioni di accettazione dell'incarico e il giuramento ha diversi benefici, soprattutto in termini di accelerazione delle tempistiche processuali, dall'altro, invece, appare ben difficile ipotizzare che una CTU psicologica si svolga senza il necessario contatto personale con il soggetto da "esaminare", soprattutto in una materia particolarmente delicata come quella del diritto di famiglia. |
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