Data: 13/05/2020 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - La decisione del Tribunale Penale di Macerata, Sez, GIP/GUP, del 9 ottobre 2019, Est. Domenico Potetti, illustra per i fedeli visitatori di LIA Law In Action tutti i risvolti del tentativo punibile.
Buona lettura con un sentito ringraziamento al Giudice Potetti per l'ambita preferenza, con l'avvertenza che un poderoso apparato di precedenti giurisprudenziali correda l'inedito provvedimento.

TRIBUNALE PENALE DI MACERATA, Sezione GIP/GUP, 9 ottobre 2019, Giudice D. Potetti, imp. X

LA MASSIMA DI LIA LAW IN ACTION

Poiché per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano tuttavia fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo, costituisce tentativo punibile di coltivazione la detenzione di semi di cannabis indica, quando il requisito della non equivocità degli atti (art. 56 c.p.) emerge dalla stessa confessione dell'imputato (il quale aveva ammesso che era sua intenzione quella di piantare i semi di cannabis, avendo il terreno a disposizione per fare ciò).

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MOTIVI DELLA DECISIONE

- I fatti in sintesi

- La questione di responsabilità

- Il trattamento sanzionatorio

I fatti in sintesi

1.1 Nell'occasione per cui è processo la PG notava a bordo all'autovettura … (noto al reparto in quanto gravato da precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti), e quale conducente un ragazzo sconosciuto agli operanti.

Questi ultimi, insospettiti, seguivano a debita distanza l'autovettura di cui sopra e constatavano che la stessa si recava presso l'abitazione del predetto….

Un breve appostamento consentiva di constatare, all'interno degli spazi esterni recintati della stessa abitazione, la presenza anche del …, anche quest'ultimo soggetto noto al reparto operante per essere gravato da numerosi precedenti.

La PG decideva di procedere a perquisizione locale e personale dei soggetti suddetti, ex art. 103 del D.P.R. 309/90.

Pertanto, appena ottenuta l'apertura del cancello metallico di ingresso all'abitazione del predetto … (stavano uscendo sia la predetta … con a bordo il citato ragazzo, sia il … a bordo di uno scooter), gli operanti intervenivano, anche richiedendo se vi fosse possesso di sostanza stupefacente.

Il …, conducente dell'autovettura …, estraeva dalla tasca del pantalone indossato un involucro di cellophane contenente sostanza di colore marrone, presumibilmente di tipo hashish che, sottoposta all'esame speditivo con il reagentario tipo "Drop-test", in dotazione al Reparto, ed a seguito della pesatura effettuata con bilancino di precisione, risultava essere HASHISH per grammi 1,3 al lordo della confezione.

… estraeva dalla tasca del pantalone indossato un involucro di cellophane contenente sostanza di colore marrone, presumibilmente di tipo hashish, che, sottoposta all'esame speditivo con il reagentario tipo "Drop-test" e a seguito della pesatura effettuata con bilancino di precisione, risultava essere HASHISH per grammi 51,00 al lordo della confezione.

Il … esibiva spontaneamente nr. 5 pezzi di sostanza di colore marrone avvolti nel cellophane, presumibilmente di tipo hashish che, sottoposta all'esame speditivo con il reagentario tipo "Drop-test" ed a seguito della pesatura effettuata con bilancino di precisione risultava essere HASHISH per grammi 33,00 al lordo della confezione.

La PG procedeva comunque alla perquisizione locale dell'abitazione del …, con l'ausilio di unità cinofile.

La perquisizione consentiva di rinvenire all'interno di un cassetto della cucina:

- un contenitore metallico contenente nr. 930 semi di canapa indiana;

- nr. 1 grinder;

- nr. 1 bilancino elettronico.

La successiva analoga attività, estesa al perimetro recintato dell'abitazione (casolare di campagna), sempre con l'ausilio delle unità cinofile, permetteva di constatare un forte interessamento dei cani A.D. in una specifica zona ricoperta da terriccio.

L'immediata ricerca manuale degli operanti, anche mediante l'uso di una pala, consentiva di rinvenire, abilmente occultato quanto segue:

- Nr. 5 buste di plastica di sostanza vegetale di colore verde, presumibilmente di tipo marijuana che, sottoposta all'esame speditivo con il reagentario tipo "Drop-test", in dotazione al Reparto, ed a seguito della pesatura effettuata con bilancino di precisione, risultava essere MARIJUANA per grammi 320,30 al lordo della confezione;

- Nr. 8 confezioni di sostanza vegetale di colore marrone, presumibilmente di tipo hashish che, sottoposta all'esame speditivo con il reagentario tipo "Drop-test", ed a seguito della pesatura effettuata con bilancino di precisione, risultava essere HASHISH per grammi 2045,00 al lordo della confezione.

La perquisizione personale del …, eseguita presso gli uffici del Reparto, dava esito negativo.

Per quanto innanzi descritto, i militari operanti, hanno quindi proceduto al sequestro di quanto segue: …

1.2 In sede di udienza di convalida, conseguita al suo arresto, l'imputato dichiarava che la droga sequestrata era per suo uso personale.

Precisava che non lavorava dagli anni 2011-2012, ed era caduto in depressione, e quindi si era rimesso a fumare e a coltivare lo stupefacente (intendeva piantare i semi di cannabis, avendo il terreno a disposizione).

Gli accertamenti tecnici effettuati sulle suddette sostanze ne confermavano la natura stupefacente (seconda tabella di cui al d.p.r. n. 309 del 1990).

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La questione di responsabilità

2.1 Non ritiene questo giudicante di poter ragionevolmente credere alla giustificazione addotta dall'imputato, secondo la quale la sostanza rinvenuta sarebbe stata destinata al suo consumo personale; e ciò per i seguenti indizi, gravi, precisi e concordanti.

Innanzitutto, l'imputato è stato colto nella detenzione di tipi diversi di sostanza stupefacente, il che contrasta con la ragionevole convinzione secondo la quale il consumatore, specie quando deve sostenere lo sforzo di coltivare le piante produttrici di stupefacente, sceglie (potendolo, e non dovendo soddisfare i clienti) il tipo di sostanza che preferisce.

Inoltre, la detenzione del bilancino induce a conclusioni analoghe, essendo quest'ultimo un tipico strumento di spaccio, o quantomeno finalizzabile all'acquisto di sostanza stupefacente sul mercato, e non avendo senso invece il suo utilizzo per colui il quale non deve controllare l'acquisto, essendo egli stesso coltivatore della sostanza.

Ancora, si deve rilevare che il quantitativo delle sostanze stupefacenti rinvenute è decisamente troppo elevato ove rapportato al proprio immediato consumo personale, anche perché si tratta di sostanze deperibili nel tempo.

Infine, si deve rilevare che nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria di cui trattasi vennero identificate due persone presso l'imputato le quali erano in possesso di sostanza stupefacente, e ciò quindi fa ritenere (a livello indiziario) che si trattasse di clienti i quali avevano appena acquistato dall'imputato sostanza stupefacente.

Si tratta dell'ultimo indizio che, isolatamente considerato, non sarebbe probabilmente sufficiente ad affermare tale circostanza (l'avvenuta cessione da parte dell'imputato), ma che può cooperare con gli altri suddetti indizi a rivelare la destinazione della sostanza detenuta allo spaccio.

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2.2 Un discorso a parte va fatto per la detenzione (non di sostanza stupefacente, ma) dei n. 930 semi di cannabis indica.

La Cassazione (n. 41607 del 2013), in un caso di "patteggiamento" che aveva riguardato anche la detenzione di semi di marijuana (come nel nostro caso contestata non come coltivazione, ma come illecita detenzione finalizzata allo spaccio) osservava che, non emergendo alcun elemento da cui si potesse desumere un'attività di coltivazione, doveva riconoscersi che la condotta dell'imputato non era penalmente rilevante.

La Corte faceva riferimento alle Sezioni unite, le quali avrebbero stabilito, infatti, che la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile (v. Sez. Un., n. 47604 del 2012, RV 253552; conf. Cass., n. 29812-15).

Lo stesso principio deve valere, secondo la citata pronuncia (n. 41607 del 2013), a maggior ragione, nel caso in cui all'imputato sia stata contestata la semplice detenzione di semi di marijuana.

Questa condotta, infatti, dovrebbe essere considerata quale atto preparatorio non punibile, in quanto inidoneo alla consumazione di un determinato reato, per la considerazione che non è dato dedurre la effettiva destinazione dei semi.

Ma, ad avviso di questo giudicante, questo argomento non giova all'imputato qui giudicato.

Vero è che, secondo un ben noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano tuttavia fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (conf. Cass., n. 18981-17, n. 11855-17, n. 30346-18, n. 47295-18).

Deve cioè sussistere il requisito della non equivocità degli atti.

Ma, nel caso di specie il requisito della non equivocità degli atti, tipico del tentativo (art. 56 c.p.), emerge pacificamente per la stessa confessione dell'imputato, il quale ha ammesso che era sua intenzione quella di piantare i semi di cannabis, avendo il terreno a disposizione per fare ciò.

Di conseguenza, la detenzione dei semi di cannabis, di cui all'imputazione, va qualificata come tentativo punibile (atti idonei, diretti in modo non equivoco) di coltivazione della cannabis medesima.

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Il trattamento sanzionatorio

L'imputato è gravato da precedenti anche specifici, ma piuttosto risalenti nel tempo, e quindi può essere disapplicata la recidiva contestata.

Per il resto, considerati i caratteri del caso concreto, ed in particolare i quantitativi di sostanza stupefacente di cui all'imputazione, pena base viene fissata in quella di anni tre di reclusione ed euro 6000,00 di multa.

All'imputato non possono essere riconosciute le attenuanti generiche, a cagione dei precedenti penali (anche specifici) dai quali è gravato.

Poiché le condotte di detenzione e di tentata coltivazione sono analoghe e dirette evidentemente ad uno scopo unitario (quello del commercio di sostanze stupefacenti, oltre che eventualmente quello aggiuntivo di consumo della sostanza stupefacente) viene ravvisato il vincolo della continuazione fra il reato di detenzione di hashish e marijuana e quello di coltivazione a mezzo dei semi detenuti dall'imputato.

In virtù della continuazione la pena viene quindi aumentata fino alla misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa.

In virtù della diminuente del rito la pena viene quindi ridotta definitivamente a quella di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 (seimila) di multa.

Alla condanna nel merito consegue altresì quella al pagamento delle spese processuali ed eventuali di restrizione.

Stante l'esito del procedimento si deve altresì provvedere sui reperti come in dispositivo.

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Omissis.

Giudice Dott. DOMENICO POTETTI


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