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Data: 13/05/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Anche se l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 rinvia alla disciplina del codice di procedura civile, deve ritenersi necessario inviare la raccomandata informativa anche quando a ricevere l'atto sia una persona diversa dal portiere dello stabile o dal vicino. Ad esempio, è necessaria la spedizione dell'ulteriore raccomandata in caso di notifica della cartella di pagamento nelle mani del figlio del legale rappresentante dell'ente destinatario dell'atto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 8700/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di una società che aveva impugnato il preavviso di fermo di beni mobili registrati.
Mancato invio raccomandata informativa[Torna su] Nel caso esaminato si discute del mancato invio della raccomandata informativa a seguito della notifica delle cartelle di pagamento avvenuta nelle mani del figlio convivente del legale rappresentante della società (per una cartella) e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti (per le altre due). Tuttavia, secondo la CTR, l'invio della raccomandata informativa è necessario solo nell'ipotesi di notificazione al portiere o al vicino. Dunque, nonostante la mancanza di prova dell'invio delle raccomandate informative prescritte, doveva ritenersi regolare la notifica delle cartelle di pagamento. Raccomandata informativa: quando è necessario inviarla?[Torna su] Accogliendo il ricorso della società, la Corte di Cassazione rammenta che l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche nei casi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia. Si tratta di un adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. n. 2868/2017). Ha dunque sbagliato la CTR a individuare l'unica fonte dell'invio della raccomandata informativa nel quarto comma dell'art. 139 c.p.c., escludendo il relativo obbligo, nel caso di specie, per non essere la notifica stata eseguita al portiere o al vicino. Destinatario e immedesimazione organica[Torna su] Anche a voler in astratto condividere la tesi del concessionario della riscossione, secondo cui la raccomandata informativa non sarebbe necessaria allorquando la notifica viene eseguita nelle mani di una persona addetta alla ricezione degli atti, secondo gli Ermellini sarebbe comunque necessaria una distinzione. Se la notificazione viene eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni (nozione allargata di destinatario, trattandosi di soggetti da equipararsi al destinatario della persona giuridica in base al principio dell'immedesimazione organica), non occorrerebbe la raccomandata informativa. In tal caso, infatti, sarebbe configurabile una notifica a mani proprie. Solo il portinaio non dipendente, e che non si qualifichi incaricato alla ricezione, non ha, infatti, alcun rapporto con l'organizzazione collettiva. Invece, la notificazione effettuata alla persona addetta alla sede o al portiere dello stabile richiederebbe la successiva spedizione dell'ulteriore raccomandata (così come richiede l'avviso di cui all'art. 660, ult. co, c.p.c.). |
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