Data: 13/05/2020 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - In Gazzetta il decreto delle polemiche n. 29/2020 (sotto allegato) che prevede per i boss verifiche mensili per valutare la permanenza delle ragioni che hanno giustificato la sostituzione della detenzione carceraria con quella domiciliare o il differimento della pena a causa dell'emergenza Covid. Regole stringenti anche per i colloqui, che fino al 30 giugno si possono fare solo a distanza.

Doppio parere per la detenzione domiciliare o il differimento della pena

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Le persone detenute o internate per delitti di criminalit� organizzata di tipo mafioso o terroristico, associazione a delinquere legata al traffico di sostanze stupefacenti o commessi avvalendosi delle condizioni o per agevolare l'associazione mafiosa, e i detenuti e gli internati sottoposti al regime dell'articolo 41 -bis (legge n. 354/1975) possono beneficiare, per ragioni connesse all'emergenza Covid-19, del differimento della pena e della detenzione domiciliare.

Il riconoscimento dei suddetti benefici prevede che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, previa acquisizione del parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo di commissione del reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, valutino la permanenza dei motivi legati all'emergenza Covid19 per i condannati e gli internati del 41 bis, entro 15 dall'adozione del provvedimento e, successivamente, ogni mese.

Detta valutazione pu� essere effettuata anche prima che decorrano i termini suddetti se il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilit� di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena.

Revoca del beneficio

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Prima di provvedere alla revoca del beneficio l'autorit� giudiziaria sente quella sanitaria regionale e acquisisce informazioni dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per verificare la disponibilit� di strutture penitenziarie o sanitarie protette in cui il detenuto pu� riprendere la detenzione o l'internamento senza rischi per la sua salute. Il provvedimento con cui l'autorit� giudiziaria dispone la revoca della detenzione o il differimento della pena ha efficacia immediata.

Sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari

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Per i medesimi soggetti il decreto prevede la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari sempre a causa dell'emergenza Covid19. La verifica della permanenza dei motivi in questi casi spetta al PM entro 15 giorni dalla loro adozione e in seguito una volta al mese.

Questo salvi i casi in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilit� di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. In caso di mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare originaria o in presenza di strutture penitenziarie o reparti di medicina adeguati a ospitare l'imputato, il PM chiede al giudice di ripristinare la custodia cautelare in carcere se le condizioni che ne hanno motivato l'adozione persistono.

Il giudice prima di provvedere sente l'autorit� sanitaria regionale, acquisisce informazioni dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in ordine alla disponibilit� di strutture penitenziarie o reparti in cui l'imputato pu� essere sottoposto a custodia cautelare in carcere senza rischi per la sua salute. Quando il giudice non � in grado di decidere allo stato degli atti sulla permanenza dei motivi che hanno giustificato la sostituzione della custodia cautelare, pu� disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato, procedendo anche a perizia.

Colloqui a distanza fino al 30 giugno

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Il decreto in relazione agli istituti penitenziari e a quelli penali per i minori, dispone dal 19 maggio fino al 30 giugno 2020 colloqui a distanza con i congiunti mediante apparecchiature e collegamenti. Deroghe per quanto riguarda le telefonate, che possono essere autorizzate oltre i limiti previsti.

Il direttore dell'istituto penitenziario e di quello per i minori, sentite le autorit� competenti, possono stabilire un numero massimo di colloqui da svolgersi in presenza, fermo restando il numero minimo di un colloquio mensile.

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