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Data: 13/05/2020 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - In Gazzetta il decreto delle polemiche n. 29/2020 (sotto allegato) che prevede per i boss verifiche mensili per valutare la permanenza delle ragioni che hanno giustificato la sostituzione della detenzione carceraria con quella domiciliare o il differimento della pena a causa dell'emergenza Covid. Regole stringenti anche per i colloqui, che fino al 30 giugno si possono fare solo a distanza.
Doppio parere per la detenzione domiciliare o il differimento della pena[Torna su]
Le persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico, associazione a delinquere legata al traffico di sostanze stupefacenti o commessi avvalendosi delle condizioni o per agevolare l'associazione mafiosa, e i detenuti e gli internati sottoposti al regime dell'articolo 41 -bis (legge n. 354/1975) possono beneficiare, per ragioni connesse all'emergenza Covid-19, del differimento della pena e della detenzione domiciliare. Il riconoscimento dei suddetti benefici prevede che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, previa acquisizione del parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo di commissione del reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, valutino la permanenza dei motivi legati all'emergenza Covid19 per i condannati e gli internati del 41 bis, entro 15 dall'adozione del provvedimento e, successivamente, ogni mese. Detta valutazione può essere effettuata anche prima che decorrano i termini suddetti se il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena. Revoca del beneficio[Torna su]
Prima di provvedere alla revoca del beneficio l'autorità giudiziaria sente quella sanitaria regionale e acquisisce informazioni dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per verificare la disponibilità di strutture penitenziarie o sanitarie protette in cui il detenuto può riprendere la detenzione o l'internamento senza rischi per la sua salute. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria dispone la revoca della detenzione o il differimento della pena ha efficacia immediata. Sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari[Torna su]
Per i medesimi soggetti il decreto prevede la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari sempre a causa dell'emergenza Covid19. La verifica della permanenza dei motivi in questi casi spetta al PM entro 15 giorni dalla loro adozione e in seguito una volta al mese. Questo salvi i casi in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. In caso di mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare originaria o in presenza di strutture penitenziarie o reparti di medicina adeguati a ospitare l'imputato, il PM chiede al giudice di ripristinare la custodia cautelare in carcere se le condizioni che ne hanno motivato l'adozione persistono. Il giudice prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, acquisisce informazioni dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in ordine alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti in cui l'imputato può essere sottoposto a custodia cautelare in carcere senza rischi per la sua salute. Quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti sulla permanenza dei motivi che hanno giustificato la sostituzione della custodia cautelare, può disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato, procedendo anche a perizia. Colloqui a distanza fino al 30 giugno[Torna su]
Il decreto in relazione agli istituti penitenziari e a quelli penali per i minori, dispone dal 19 maggio fino al 30 giugno 2020 colloqui a distanza con i congiunti mediante apparecchiature e collegamenti. Deroghe per quanto riguarda le telefonate, che possono essere autorizzate oltre i limiti previsti. Il direttore dell'istituto penitenziario e di quello per i minori, sentite le autorità competenti, possono stabilire un numero massimo di colloqui da svolgersi in presenza, fermo restando il numero minimo di un colloquio mensile. Leggi anche Il 41-bis |
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