|
Data: 21/05/2020 18:30:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 634 c.p.[Torna su]
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone".
Il reato di turbativa violenta di cose immobili: definizione e ratio[Torna su]
Ai sensi dell'art. 634 c.p. è punito chiunque, laddove il fatto non configuri l'ipotesi di cui all'art. 633 c.p. (ovvero invasione di terreni o edifici), mediante esercizio della violenza sulla persona oppure con minaccia di un male ingiusto, turbi il possesso pacifico delle altrui cose immobili. Si tratta di un delitto contro il patrimonio, comune (dacché può essere commesso da chiunque) e perseguibile a querela della persona offesa. Essenzialmente si pone in un rapporto di complementarietà rispetto al precedente articolo (invasione di terreni o di edifici), tenuto anche conto che possono essere ascritte alla norma in oggetto quelle condotte di turbativa che siano state poste in essere da almeno dieci persone (in caso contrario si configurerebbe un delitto diverso). Si pensi, ad esempio, a tutte quelle condotte di attorniamento del perimetro dell'immobile che siano tese a determinare una perdurante molestia o assillo, tali da pregiudicare il pacifico godimento del possesso. Ovviamente la turbativa deve essere arrecata al soggetto che goda del possesso pacifico, ovvero quello acquisito senza violenza o clandestinità. La differenza del reato di cui all'art. 634 c.p. dalle altre fattispecie sussidiarie |
|