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Data: 14/05/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - A seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 36/2014, convertito con modificazioni dalla legge 79/2014, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258/2012 per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg di principio attivo.
Droghe leggere: la decisione delle Sezioni Unite[Torna su] È il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 14722/2020 (sotto allegata). I magistrati hanno risolto un nodo interpretativo in quanto i principi espressi nella sentenza "Biondi" del 2012, a cui si sono adeguate le sezioni semplici, sono stati posti in discussione in seguito alla vicenda normativa originata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Il contrasto interpretativo[Torna su] I magistrati delle Sezioni Unite penali giungono condividere il criterio "aritmetico" temperato dalla discrezionalità giudiziale introdotto a partire dal 2012. Tuttavia, si rappresenta come a causa di un'imprecisione contenuta nella sentenza "Biondi", si sia sviluppato un contrasto interpretativo concernente l'individuazione precisa dei fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le c.d. "droghe leggere". Tale sentenza ha individuato in 2000 il moltiplicatore del dato numerico (costituito dal valore soglia di principio attivo, cioè la quantità massima detenibile) da utilizzare come primo fattore dell'operazione per determinare il livello ponderale minimo, pure numerico, dell'ingente quantità, ha indicato per le c.d. droghe leggere un "valore soglia", espresso in milligrammi, pari a 1000. Preso atto delle diverse interpretazioni giurisprudenziali, relative a quanto affermato nella sentenza "Biondi" e diffuse a seguito dell'annullamento del D.M. 4 agosto 2006, le Sezioni Unite ritengono di aderire a un orientamento sviluppatosi a partire dal 2016. Droghe leggere e aggravante dell'ingente quantità[Torna su] Seguendo il filo logico della motivazione della sentenza "Biondi", per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato (a seguito delle conseguenze dell'annullamento del D.M. 4 agosto 2006), si è ritenuto che il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo "leggero" al di sotto del quale non sia ravvisabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, "deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno (corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corrisponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%)". Tuttavia, le Sezioni Unite ritengono opportuno precisare che l'unità di misura rapportabile al singolo cliente-consumatore non è quella della "dose media giornaliera" (il cui valore era stato fissato dal D.M. 12 luglio 1990, n. 186), che non è più normativamente esistente e perciò giuridicamente irrilevante. Va, invece, preferita quella del valore soglia (la quantità massima detenibile) posto a base del percorso argomentativo delle Sezioni Unite Biondi e ricavato dalla moltiplicazione del valore espresso in milligrammi della dose media singola per un fattore (di individuazione ministeriale sulla base di scelte di discrezionalità tecnica) pari a 5 per la cocaina, 10 per l'eroina, 20 per il THC, la cui determinazione già sconta la differente pericolosità o efficacia drogante dei vari tipi di stupefacente. |
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